Buone novità dal fronte Equitalia: una recente direttiva diffusa dalla società di riscossione [1] ha innalzato da 5.000 euro a 20.000 euro il limite massimo di importo per richiedere la rateizzazione dei pagamenti delle cartelle. Così, da oggi, i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo entro le 20 mila euro potranno rateizzare il pagamento, presentando una semplice richiesta agli agenti della riscossione. Si chiamano “Rate fiscali a istanza rapida”.
L’accettazione della domanda presentata dal contribuente ad Equitalia è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
1. la richiesta deve essere motivata, cioè deve spiegare le ragioni della difficoltà economica (non è tuttavia necessario produrre documentazione che attesti tale stato di difficoltà);
2. il numero massimo di rate non può essere superiore a 48;
3. ogni singola rata non può essere di importo inferiore a 100 euro, salvo situazioni particolari di maggiori difficoltà economiche.
È anche possibile chiedere l’applicazione di una rata di importo crescente e non solo una rata fissa e costante.
Si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
Ovviamente, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca in pendenza di cartella pagata a rate.
Sono però fatte salve le ipoteche già iscritte prima della concessione della rateazione.
Che Equitalia voglia distogliere l’attenzione dei contribuenti dalle ultime pronunce della Cassazione, che l’hanno sonoramente penalizzata?
[1] Direttiva Equitalia, direzione centrale servizi enti e contribuenti, n.7 del 1.3.2012.
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