Con la recentissima legge n. 3 del 27.01.2012 sono state apportate delle modifiche alla disciplina riguardante le vittime di estorsioni e di usura che hanno denunciato i loro oppressori [1].
Queste le novità.
Anche l’imprenditore, vittima di usura o estorsione, dichiarato fallito, ha il diritto di ottenere il mutuo antiusura, ossia senza interessi. Ciò, sempre che non abbia riportato condanne definitive per bancarotta fraudolenta [2], delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio [3].
La nuova normativa, inoltre, consente alla vittima di usura di ottenere il mutuo già nella fase delle indagini preliminari, a condizione che il Pubblico Ministero esprima parere favorevole. In precedenza, invece, bisognava attendere l’inizio del processo penale.
Estremamente significativa, infine, è la sospensione disposta a favore delle vittime di usura di alcuni termini sostanziali e processuali [4]. In particolare, sono sospesi:
- per 300 giorni, i termini di scadenza, ricadenti entro l’anno dall’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari;
- per 300 giorni, i termini di prescrizione riguardanti la perdita di qualsiasi diritto, azione o eccezione che siano scaduti o che scadano entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
- per 300 giorni, l’esecuzione di provvedimenti di rilascio e vendita di immobili, e i termini dei processi per i pignoramenti mobiliari e immobiliari;
- per tre anni, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall’evento lesivo, degli adempimenti fiscali.
[1] Le modifiche riguardano, nello specifico, la legge 7.03.1996 n.108, recante “Disposizioni in materia di usura”, e la legge 23.02.1999 n. 44, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”.
[2] Più in generale, per i reati di cui al titolo VI del Regio Decreto n. 267 del 16.03.1942.
[3] Salvo intervenuta riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 e seguenti del codice penale.
[4] Così come stabilito dall’art. 20 della legge 44/99.
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radd
sono vittima di usura nn so come posso andare avante ho fatto una domanda per fondo ma prima che arriva fondo cosa devo fare per andare avante con tre figlie