Dare da mangiare ai gatti e cani randagi: illegittima l’ordinanza restrittiva del sindaco
Anna Maria Aromolo

Anna Maria Aromolo

1983. Avvocato. Nel 2012 ha conseguito il Master in giurista d’impresa (G.E.M.P. – Giurista dell’Economia e Manager Pubblico) organizzato dall’Università di Pisa. Già praticante legale presso l’ufficio legale del Comune di Lucca per due anni, laureata in giurisprudenza presso l’Ateneo pisano nel 2009 (laurea specialistica), vive a Lucca.

 
 

Dare da mangiare ai gatti e cani randagi: illegittima l’ordinanza restrittiva del sindaco

          stampa
 

Dare dai mangiare agli animali randagi, abbandonando il cibo sulle pubbliche vie, non può considerarsi un illecito e pertanto l’ordinanza del sindaco che vieta questo comportamento va annullata.

Si è espresso in questi termini il TAR Puglia [1], accogliendo il ricorso promosso da alcune associazioni zoofile locali per ottenere l’annullamento di un’ordinanza comunale emanata per finalità di prevenzione igienico-sanitaria [2].

 

Secondo le motivazioni dei giudici amministrativi da un lato non esiste nel nostro ordinamento alcuna norma di legge che vieti di alimentare gli animali randagi [3], d’altro canto l’ordinanza in questione si pone in contrasto con la normativa nazionale e regionale sulla prevenzione del randagismo e sulla tutela degli animali di affezione [4].

 

L’Asl denuncia che le strade sono sporche per gli avanzi di alimenti lasciati dai benefattori di animali; c’è il rischio del diffondersi di parassiti e malattie. Ma ciò non basta. Secondo il Tar Puglia [1] è prioritaria la legge quadro sul randagismo [4] la quale, già all’art. 1, stabilisce che lo Stato condanna gli atti di crudeltà contro gli animali, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale. Gli animali, quindi, devono essere protetti e non si può impedire chi vuole alimentarli.

 

Esultano le associazioni animaliste, che ricordano come l’unico espediente ammesso dalla legge è la profilassi attraverso il controllo delle nascite, attività che deve essere posta proprio dall’Asl.

 

Cresce la sensibilità verso gli animali. Dal riconoscimento formale della dignità degli animali si sta passando a concrete azioni di tutela giuridica nei loro confronti.

La legge quadro del 1991 prevede quattro misure che vanno in questa direzione: oltre al già menzionato controllo della riproduzione (che consentirebbe di proteggere i randagi dal rischio di malattie), lo sviluppo dell’anagrafe canina, l’educazione del rapporto uomo-animale e dei proprietari di animali (anche attraverso l’informazione diffusa dai veterinari), e la previsione di sanzioni amministrative e penali contro atti illeciti nei confronti degli animali [5].

 

 

 

[1] T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sent. n. 525/12.

[2] Ordinanza Comune S. Vito Dei Normanni n. 108 del 7 novembre 2011.

[3] Il Consiglio di Stato, sezione III con sentenza n. 883 del 1997 si era già pronunciato in questo senso.

[4] L. quadro n. 281 del 1991 e rispettiva legge di attuazione (L.R. Puglia n. 12 del 1995).

[5] Si pensi al reato di abbandono di animali (art. 727 Codice penale) introdotto dalla l. n. 189 del 2004, o al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis C.p. inserito dal d.lgs. n. 121 del 2011).

 

 

 

(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).

Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei consumatori, privacy, procedure espropriative.

 

 

 

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

FATTO E DIRITTO

Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del comune di S.V.d.N., con la quale “è fatto divieto nel perimetro urbano di somministrare cibo ad animali vaganti sul territorio”.

Il ricorso è fondato.

L’art. 1 l.r. 3 aprile 1995, n. 12, in attuazione dei principi definiti con la l. 281/1991, stabilisce che “La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo – animale –ambiente…promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono”, e agli articoli seguenti stabilisce che l’unico intervento ammesso per la prevenzione dal randagismo è la profilassi attraverso atti di controllo delle nascite, precisando altresì, all’art. 10, che “La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E’ vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.”.

Il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez, III, parere 16 settembre 997, n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato analogo alla controversia odierna, ha precisato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, il divieto di deporre alimenti per la nutrizione dei randagi o che comunque vivano in libertà contrasta con l’art. 2 della l. n. 281/91.

Il divieto sindacale, rivolto alla popolazione locale tutta, di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale n. 281/91, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione.

Sotto diverso profilo, è da rilevare che l’ordinanza impugnata trova il proprio fondamento nella relazione dell’Asl che richiede il blocco della distribuzione di cibo in ambito urbano, poiché “è stato rilevato un aumento dell’imbrattamento del suolo pubblico con conseguente aumentato rischio di trasmissione di infestioni da ecto ed endo parassiti alla popolazione”.

In realtà, l’Asl non ha fornito alcuna prova o studio comprovante l’affermazione sopra riportata, e comunque, si ricorda che spetta proprio all’Asl programmare le limitazioni e il controllo delle nascite attraverso la profilassi non solo degli animali “domestici” ma anche e soprattutto degli animali randagi.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

 

 

 

© Riproduzione riservata

 

richiedi consulenza
 

Potrebbe interessarti anche

7 Commenti

Gianni

21-07-2012

La legge non fa la morale di in popolo. È la morale del popolo a fare la legge

 

LUIGI ESPOSITO

30-09-2012

QUANDO INVECE L’ ASL COMPETENTE NON EFFETTUA UNA CORRETTA PROFILASSI VUOL DIRE CHE QUESTI CANI E/O GATTI PER STRADA O NEI PARCHI PRIVATI SONO DESTINATI AD AUMENTARE IN FORMA ESPONENZIALE E SENZA CHE NESSUNO PUO’ TROVARE NESSUN TIPO DI OPPOSIZIONE

 

giuseppe

26-10-2012

quando sporcano questi cani la colpa e sempre di quelli che portano a spasso i cani?

 
Angelo Greco

Angelo Greco

26-10-2012

Sarebbe difficile notificare una citazione a un cane…

 

leo

30-10-2012

Buongiorno, nello specifico, ho un deposito(recintato ma scoperto cioe’ senza tetto) di materiale per la vendita e dei “” vicini”" danno da mangiare ai gatti in piattini di carta infilandoli sotto la porta . Tutto cio e ‘ possibile? Grazie

 

Kristy Davis

13-12-2012

Abbiamo un gatto in dieta per motivi salutari. Una vecchietta mette i piattini di plastica sotto il cancello per i gatti randaggi ma il nostro gatto mangia il cibo. Cosa possiamo fare per costringerla a smettere questo comportamento?

 

Pepp

24-01-2013

A me infastidirebbe molto se mi venissero a lasciare piatti di carta e avanzi di cibo sotto casa mia, e tenere un branco di cani nella strada di casa non è il massimo per la salute degli abitanti del quartiere. Il cibo spesso rimane li per terra a marcire richiamando altri animali come ratti, topi ecc… alle persone che lasciano a bordo strada qualsiasi tipo di sacchetto di plastica o piattini o quant altro con gli avanzi di cibo, gli può essere contestato in base alle Legge l’abbandono di rifiuti, anche come previsto del Nuovo Codice della Strada con una sanzione di circa 25euro…. a coloro che amano gli animali dico adottate i cani dal canile e portateli a casa così si può combattere il randagismo.

 
 

Commenti

Il forum serve solo per discutere sul tema. Le consulenze, invece, vanno inoltrate attraverso l'apposito spazio posto subito dopo l'articolo.