Non incorre in responsabilità penale il proprietario che porta il proprio amico a quattro zampe in una pensione (con l’obbligo di custodirlo, accudirlo e preservarne l’incolumità), anche qualora egli sospenda il pagamento del corrispettivo per il servizio o lo dimentichi presso la struttura.
La Cassazione [1], infatti, ha sottolineato che presupposto del reato di “abbandono di animale” è la colpa o il dolo [2] ossia la volontà dell’abbandono stesso o l’attuazione di comportamenti inerti, incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale o di lasciarlo affidato a personale competente e professionale.
È sufficiente dunque, perché si abbia illecito penale, una semplice condotta di trascuratezza. Ma tale trascuratezza, ad avviso dei giudici, non ricorre nel semplice caso di mancato pagamento del corrispettivo previsto per l’attività di pensionato o nel rifiutare gli inviti a ritirare il proprio animale domestico.
Secondo la Suprema Corte, il proprietario che ha affidato il proprio cane a un canile privato, con idonei requisiti di professionalità per la custodia e la salvaguardia dell’incolumità dell’animale, ha, in un certo senso, trasferito il proprio obbligo di custodia in capo alla struttura, che a sua volta se ne è fatta carico, “sostituendosi” al proprietario stesso.
Diversamente, qualora il proprietario fosse a conoscenza dell’incompetenza e inadeguatezza della struttura o della sua prevedibile inaffidabilità, solo allora si potrebbe configurare la volontarietà dell’abbandono.
Il mancato pagamento del corrispettivo previsto comporta dunque, in capo al propietario di “Fido”, solo una semplice responsabilità da inadempimento contrattuale (illecito di natura civilistica).
[1] Cass. sent. n. 1338 del 10.04.2012.
[2] Tecnicamente, il dolo è la volontarietà libera e cosciente del fatto che costituisce il reato; esso si distingue dalla colpa che invece ricorre in tutti i casi di imperizia, negligenza, imprudenza e/o inosservanza di regole di condotta.
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