La compagnia assicuratrice è tenuta a risarcire gli automobilisti anche in caso di denuncia tardiva o incompleta dell’avvenuto furto.
Secondo il Tribunale di Campobasso [1], infatti, la denuncia di furto fatta in ritardo o semplicemente priva di alcuni elementi (tralasciati per leggerezza o negligenza dell’assicurato), non consente all’assicurazione di rifiutare la richiesta del cliente di indennizzo.
L’assicuratore tuttavia può esimersi dall’obbligo di risarcimento solo se:
a) sia in grado di dimostrare il dolo [2] dell’assicurato nell’aver tardato la denuncia rispetto al furto stesso;
b) oppure riesce a dimostrare di aver subìto un pregiudizio dal ritardo (per es.: sinistro stradale da parte di terzi con l’auto rubata).
Il giudice ha chiarito che i termini per la denuncia del sinistro imposti dalla legge [3] non funzionano automaticamente in presenza di ritardo nella denuncia del furto, ma richiedono appunto una prova determinata, che rende di certo più difficile per le assicurazioni evitare di pagare il dovuto risarcimento.
[1] Tribunale di Campobasso sent. dell’11.04.2012.
[2] Dolo è la volontarietà libera e cosciente del fatto o del comportamento e delle sue conseguenze.
[3] Art. 1913 c.c. (tre giorni per l’avviso di sinistro) e art. 1915 c.c. (riduzione dell’indennizzo se il ritardo ha pregiudicato l’assicuratore).
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