La tutela contro gli abusi delle banche
Giuseppe Calomino

Giuseppe Calomino

Avvocato presso il foro di Cosenza. Dal 1996 è iscritto all’Albo dei difensori davanti alle Magistrature superiori. Si occupa di diritto e procedura civile, ed in tale ambito del processo esecutivo. Dal 2007 è coordinatore didattico del Corso di Formazione Praticanti avvocato, presso la Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza.

 
 

La tutela contro gli abusi delle banche

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Il procedimento esecutivo tende all’attuazione forzata di un diritto già accertato (accertato da un giudice o contenuto in un titolo come una cambiale, un assegno o un mutuo). In parole più semplici, si potrebbe dire che esso non ha lo scopo di stabilire i diritti e gli obblighi delle parti, cioè chi ha ragione e chi ha torto (scopo che invece viene realizzato dal processo vero e proprio), ma è volto attuare concretamente, ossia nella realtà materiale – anche contro la volontà del debitore –  il diritto riconosciuto al creditore.

 

Il debitore non è mai su di un piano di parità rispetto al creditore, specie se si tratta di una banca; ma l’ordinamento pretende che comunque, nell’esecuzione forzata, siano rispettate alcune regole.

 

Accertato il proprio credito, il creditore può procedere a espropriare i beni del debitore per soddisfarsi sul ricavato derivante dalla vendita di essi.

Il creditore, a questo punto, ha a disposizione tre diversi tipi di esecuzione forzata:

 

1) mobiliare presso il debitore: in questo caso, il creditore chiede all’ufficiale giudiziario di recarsi presso il domicilio o la residenza del debitore per pignorare i beni mobili di quest’ultimo (per esempio: un quadro, il televisore, il pianoforte, ma non il letto, il tavolo da pranzo, la fede nunziale, i vestiti, gli utensili di casa).

 

2) presso terzi: il creditore chiede il pignoramento dei crediti vantati dal proprio debitore verso i debitori di quest’ultimo. Tipico è il caso del pignoramento dello stipendio (trattandosi di un credito che il debitore vanta nei confronti del proprio datore di lavoro) o dell’attivo sul conto corrente bancario (trattandosi di un credito che il debitore vanta nei confronti della baca ove ha depositato i risparmi) oppure delle somme a lui dovute da altra persona, a qualsiasi titolo.

 

3) immobiliare: si tratta dell’ipotesi più utilizzata dalle banche perché garantisce il pagamento di crediti più consistenti. Essa consiste nel pignoramento, ai fini della vendita, della casa o altro bene immobile del debitore.

 

Molto spesso, nella pratica, la banca creditrice commette eccessi nell’uso del procedimento di esecuzione forzata. In tali casi, il debitore ha delle tutele (azioni) a sua disposizione per correggere tali abusi.

 

Per esempio, quando il valore dei beni pignorati sia superiore all’importo dei crediti e delle spese per cui sta agendo il creditore, il giudice può disporre la riduzione del pignoramento. Essa può avere l’effetto di liberare dal pignoramento alcuni beni immobili ipotecati, purché rimangano assoggettati al pignoramento altri immobili in misura sufficiente a soddisfare i creditori.

 

Oltre a tale possibilità, vi sono altre azioni che può esperire il debitore a tutela dei propri diritti. Di ciò si parlerà in seguito.

 

 

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