Prima di intimare un licenziamento collettivo, il datore di lavoro deve comunicare alle organizzazioni sindacali i motivi dell’eccedenza del personale, pena l’inefficacia del licenziamento stesso.
Nella comunicazione, che deve avvenire per iscritto, il datore di lavoro deve specificare:
a) i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza del personale (per es. trasformazione o riduzione dell’attività di impresa);
b) i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali non è possibile adottare rimedi diversi dalla dichiarazione di mobilità [1];
c) il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente;
d) i tempi di attuazione del programma di mobilità e le eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze di tale programma sul piano sociale [2].
L’obbligo di comunicazione, completo dei suddetti elementi, costituisce il punto di partenza della c.d. procedura di mobilità [3]. Esso serve, infatti, a cercare anche un accordo con i sindacati per una soluzione al problema delle eccedenze, eventualmente riassorbendo, se possibile, il personale attraverso una diversa gestione organizzativa del lavoro.
Secondo la Cassazione [4], se l’accordo sindacale sul licenziamento collettivo, sebbene raggiunto, non contiene i quattro elementi predetti, il licenziamento è comunque nullo. I giudici, con l’evidente finalità di garantire un’effettiva tutela degli interessi dei lavoratori, sono infatti rigorosi nell’esigere la precisa indicazione di tutti i motivi che possono giustificare il licenziamento collettivo.
[1] La mobilità è la condizione del lavoratore che ha perso il proprio posto di lavoro a seguito di licenziamento motivato da riduzione di attività o lavoro, trasformazione o cessazione di attività. Egli viene iscritto in un’apposita lista (c.d. lista di mobilità) e, se sussistono i requisiti previsti dalla legge, ha diritto alla percezione di un’indennità per il periodo dell’iscrizione.
[2] Art. 4 c. 3 della L. n. 223/1991.
[3] La legge n. 223/1991 prevede, per i licenziamenti collettivi, un’apposita procedura finalizzata ad attenuare gli effetti del licenziamento attraverso la messa in mobilità dei dipendenti. Essa consta di una fase sindacale, che può approdare a un accordo con le organizzazioni sindacali (volto ad evitare che i dipendenti perdano definitivamente il posto di lavoro) e di una fase amministrativa. Solo al termine della procedura il datore di lavoro può procedere legittimamente al licenziamento del personale in eccedenza.
[4] Cass. sent. n. 5582 del 6 aprile 2012.
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