Se il contribuente riceve la notifica di una cartella Equitalia, sostenendo che l’atto presupposto (ossia quello emesso dall’ente titolare del tributo o della sanzione) non gli sia stato correttamente notificato, egli deve comunque impugnare anche quest’ultimo atto e non solo la cartella.
In un recente caso, un contribuente aveva fatto ricorso contro una cartella esattoriale, eccependo dei vizi di notifica dell’atto presupposto (un accertamento ILOR), senza però impugnare anche l’accertamento stesso. Secondo la Cassazione, invece, il ricorrente avrebbe commesso un fatale errore di procedura, nel dimenticare di opporsi anche all’atto precedente.
Una decisione, questa appena emessa dalla Cassazione [1], che si presta a diverse critiche. Innanzitutto essa si pone in contrasto con quanto già deciso in passato dalla stessa Corte, per di più, a sezioni unite.
In secondo luogo, non si comprenderebbe come possa il contribuente impugnare un atto che egli assume non essergli mai stato notificato e quindi di non averne mai avuto conoscenza. Dovrebbe egli adoperarsi per l’acquisizione di tale atto presso i competenti uffici?
Non è tutto. Stando a tale decisione, gli uffici pubblici non avrebbero più alcun obbligo di notificare (o notificare correttamente) gli accertamenti. Essi potrebbero limitarsi a iscrivere a ruolo le somme dovute, disinteressandosi della comunicazione al contribuente dell’atto presupposto.
[1] Cass. ordinanza n. 6721 del 04.05.2012.
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giovanni
il numero dell’ordinanza è errato. Verificare le fonti grazie.