Con una recente e singolare sentenza, la Corte di Appello di Roma [1] ha stabilito che il coniuge che tolleri, anche per un periodo protratto, la relazione extraconiugale del partner, ha sempre la possibilità di chiedere al giudice la separazione con addebito a carico di quest’ultimo, oltre ovviamente all’assegno mensile di mantenimento.
I giudici hanno così accolto il ricorso di una moglie tradita dal marito, avendo ritenuto provata la circostanza secondo cui la crisi coniugale era stata provocata dall’infedeltà dell’uomo.
Il principio sposato dalla Corte segue un ragionamento piuttosto lineare: in tema di separazione tra i coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà rappresenta una violazione dei vincoli coniugali talmente grave da costituire, di norma, motivo di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Il che giustifica l’addebito, nel relativo giudizio di separazione, a carico del coniuge fedifrago. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui la richiesta di separazione sia seguita a un primo periodo di tolleranza da parte della moglie. La ragione di quest’ultima considerazione è perché si verte in ambito di diritti indisponibili, cui, pertanto, il titolare non può mai rinunciare, neanche con un consapevole atto di iniziale sopportazione.
Il comportamento fedifrago del marito può dunque essere “denunciato” al giudice, nell’ambito del giudizio di separazione, in qualsiasi momento, purché sia stata effettivamente tale relazione extraconiugale a rendere intollerabile la convivenza.
Solo quando non vi sia alcun nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale, la richiesta di addebito deve essere respinta.
[1] C. App. Roma, sent. 9.03.2012.
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Agosta Antonio
Egr. Collega Greco, sono un collega avvocato di Monaco di Baviera e mi chiamo Antonio Agosta (www.agosta.de). potrebbe indicarmi i riferimenti della sentenza della corte d’appello di Roma relativa all’addebito in ambito di separazione di coniugi? Grazie. Agosta Rechtsanwälte