È valida – secondo la Cassazione [1] – l’iscrizione di ipoteca, da parte di Equitalia, anche se comunicata con una semplice posta prioritaria (e non con raccomandata a.r.), qualora il contribuente impugni tale notifica prima che gli venga recapitato il successivo atto di esecuzione forzata.
Infatti, il cittadino, nell’impugnare la notifica informale, dimostra di aver comunque preso conoscenza dell’atto notificato; sarebbe contraddittorio, da parte sua, affermare che la spedizione dell’avviso non sia mai andata a buon fine.
Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio del “raggiungimento dello scopo”: se la notifica effettuata non correttamente raggiunge comunque il proprio scopo (ossia il destinatario, in un modo o nell’altro, ne prende conoscenza), allora essa si considera valida e non può essere impugnata.
Così, se il contribuente impugna la notifica a mezzo di posta semplice, riconosce implicitamente che ha preso cognizione della missiva.
Il cittadino, allora, dovrebbe attendere che gli venga notificato un successivo atto di esecuzione forzata e impugnare quest’ultimo, lamentando che nessun precedente avviso (di iscrizione di ipoteca) gli era mai stato notificato prima.
[1] Cass. sent. n. 7051 del 9.05.2012.
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Mi è appena arrivata notizia di un precedente contrario da parte del Tribunale di IVREA. La notizia è pubblicata da “Cassazione .net” del 14.05.2012