Il sordomuto non può commettere il reato di ingiuria
Biagio Francesco Rizzo

Biagio Francesco Rizzo

Laureato in “Giurisprudenza per l’economia e l’impresa” presso l’Università della Calabria. Alle spalle uno stage presso il Consolato d’Italia a Buenos Aires,ha altresì conseguito il diploma di specializzazione post-laurea presso la “Scuola di Specializzazione per le professioni Legali”di Catanzaro.

 
 

Il sordomuto non può commettere il reato di ingiuria

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Un sordomuto non può commettere il reato di ingiuria [1] nel caso commetta l’azione con suoni gutturali di difficile interpretazione.

 

Lo ha stabilito la Cassazione [2] in una recente pronuncia in cui si afferma che la condizione del sordomuto è incompatibile con la commissione di un simile reato e che i suoni gutturali non possono essere interpretati come espressioni ingiuriose.

 

La vicenda nasce dalla querela di una donna che si è sentita insultata (per via dei suoni, percepiti come offensivi) e altresì minacciata da un uomo sordomuto di stazza imponente (dagli atti si evince essere un “omone” di ben 116 kg).

 

Anche rispetto alla configurabilità del reato di minaccia [3], la Corte ha sottolineato l’incapacità della sola corporatura massiccia ad avere portata intimidatoria tale da integrare il reato in questione.

 

 

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[1] Art. 594 c.p. “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516”.

[2] Cass. Sent. 18 aprile 2012 n. 15026.

[3] Art. 612 c.p. ”Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51,00”.

 

 

 

 

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