L’errore di Equitalia e lo spreco di tempo libero
Giuseppe Calomino

Giuseppe Calomino

Avvocato presso il foro di Cosenza. Dal 1996 è iscritto all’Albo dei difensori davanti alle Magistrature superiori. Si occupa di diritto e procedura civile, ed in tale ambito del processo esecutivo. Dal 2007 è coordinatore didattico del Corso di Formazione Praticanti avvocato, presso la Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza.

 
 

L’errore di Equitalia e lo spreco di tempo libero

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Non vi è dubbio che chi sia stato oggetto di un’esecuzione forzata, messa in atto da Equitalia a seguito di una cartella esattoriale errata, possa chiedere il risarcimento del danno.

Altro discorso può essere fatto qualora del cittadino si ritenga leso dal semplice invio di una cartella sbagliata (anche se non sia stato fatto ancora un pignoramento) e intenda richiedere i danni subiti al concessionario o anche all’ente impositore (per es. il Comune, in caso di violazione al codice della strada già pagata).

 

Due norme del codice civile [1] prevedono che chiunque cagioni un danno è tenuto a risarcirlo e, nei soli casi previsti dalla legge, può essere indennizzato anche il danno non patrimoniale [2].

In ossequio a tali principi, la Corte di Cassazione ha sancito la responsabilità dell’Agenzia delle Entrate [3] nel caso in cui, nonostante i reiterati inviti del contribuente a rivedere l’importo indicato in cartella (per un errore contabile), abbia omesso di verificarne la correttezza e abbia provveduto solo in un successivo momento – quindi con colpevole ritardo – a rimborsare le somme prima richieste in eccedenza.

 

Una volta accertata la responsabilità della Pubblica Amministrazione, per un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, è possibile chiedere al giudice la liquidazione del danno patrimoniale, purché provato e direttamente discendente dall’atto  l’illecito.

Così la Suprema Corte ha confermato il risarcimento per le spese sostenute dal contribuente per il commercialista, per le varie trasferte verso l’ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché le spese accessorie e consequenziali sopportate per conferire con la Pubblica Amministrazione.

 

Diverso è, invece, l’orientamento dei giudici con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, generalmente negato perché ritenuto “bagatellare”, conseguente al «disagio» o «fastidio» di doversi recare più volte presso gli Uffici finanziari, perdere tempo che si sarebbe potuto risparmiare ove il dipendente avesse fatto il proprio dovere.

 

Suscita perplessità tale orientamento della Suprema Corte che ha ritenuto non risarcibile la perdita del tempo libero, ingiustificatamente compresso dal comportamento illecito altrui, non trattandosi di “diritto fondamentale dell’uomo”.

 

Il tempo libero oggi ha una sua dimensione sociale oltre che economica e costituisce in molti casi la maggiore risorsa dell’uomo, in qualche ipotesi anche in alternativa alla ricchezza vera e propria.

Il tempo libero rappresenta un valore dell’uomo, costituzionalmente garantito ex art. 2 della Costituzione che nessuno può rapinare o estorcere e costituisce una porzione della nostra vita che non può essere sprecata a causa di comportamenti illeciti altrui che non rispettano (oltre una ragionevole misura) il nostro tempo che nessuno potrà più restituirci.

 

 

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[1] Art. 2043 ed art. 2059.

[2] Il danno non patrimoniale riguarda la lesione di valori inerenti alla persona, purché tutelati da una norma di legge: sono esclusi, quindi, diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità, poiché  di essi non esiste alcun riferimento normativo nel nostro ordinamento giuridico; ma di certo vi è compreso, per esempio, il diritto che ciascuno ha di mantenere il proprio stato di equilibrio psicofisico ed a non vederlo alterato in modo significativo a seguito di fatto illecito altrui, poiché rientrante nel diritto  tutelato dall’art. 2 Costituzione.

[3] Violazione del principio dell’art. 2043 c.c..

 

 

 

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