Lavoratore non avvisato… datore condannato
Maria Monteleone

Maria Monteleone

1989. Praticante avvocato. Laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università della Calabria.

 
 

Lavoratore non avvisato… datore condannato

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Il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio del dipendente che egli aveva assegnato a mansioni imprecisate, diverse da quelle abituali, se prima non gli ha fornito informazioni dettagliate sulle predette mansioni e sui rischi connessi [1].

 

Il datore di lavoro ha un obbligo informativo e formativo. Egli infatti, prima di destinare il dipendente a determinate mansioni, deve innanzitutto specificarne il contenuto in modo da individuare il profilo professionale del lavoratore.

 

Inoltre, l’imprenditore deve garantire al lavoratore un’adeguata e sufficiente formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni da svolgere, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto (si pensi ai rischi connessi all’utilizzo di macchinari).

 

Il mancato rispetto di tali obblighi fa sì che, nel caso di infortunio determinato da comportamento imprudente dello stesso lavoratore, a risponderne, proprio per via della predetta mancanza di formazione e informazione adeguata, sia il datore di lavoro medesimo. Egli sarà responsabile per lesioni colpose, senza possibilità di opporre che l’infortunio era imprevedibile [2].

 

 

[1] Cass. sent. n. 11112/2012.

[2] La prevedibilità dell’infortunio discende proprio dall’assenza di formazione adeguata del dipendente; in poche parole, il datore poteva prevedere che il lavoratore inesperto e non informato si sarebbe potuto infortunare e avrebbe dovuto fare il possibile per evitare che ciò accadesse.

 

 

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