Affidamento della prole: l’adolescente può scegliere il genitore con cui vivere
Raffaella Mari

Raffaella Mari

1979. Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

 
 

Affidamento della prole: l’adolescente può scegliere il genitore con cui vivere

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Bisogna tenere nella giusta considerazione la volontà del figlio, nel giudizio di separazione tra i coniugi nel decidere con quale dei due egli debba vivere. Così ha stabilito di recente la Cassazione [1], sottraendo un minore alla madre.

 

I provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni – ha sottolineato la Corte. Le reali e attuali esigenze della prole non possono essere sacrificate nel tentativo di ottenere un comportamento più maturo da parte dei genitori. Nell’assegnazione del minore, infatti, viene in primo luogo in rilievo l’interesse (morale e materiale) del minore.

 

Il giudice, dunque, è tenuto di ascoltare, durante il processo, ciò che ha da dire il minore e deve tenere conto delle sue dichiarazioni e dei suoi interessi, purché sia dotato di discernimento.

 

Nel caso di un diciassettenne che manifestava un migliore rapporto con il padre, la Corte, applicando tale principio e in accoglimento delle istanze del giovane, ha consentito a quest’ultimo di vivere con il papà.

 

 

 

 

[1] Cass. sent. n. 7773 del 17.05.2012.

 

 

 

 

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3 Commenti

Stefano

24-05-2012

decisione corretta e consapevole, la tutela del minore non deve essere sempre e sistematicamente affidato alla coniuge o convivente donna, oggi ci sono moltissimi uomini che sanno fare benissimo il mammo….

 
Prof. Avv. Domenico Corradini H. Broussard

Domenico Corradini H. Broussard

26-05-2012

Illustre Avvocato Raffaela Mari,
la sentenza della Cassazione da lei citata e commentata altro non ha fatto se non applicare l’art. 155 sexies cc, introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54: perché non dirlo?
A non dirlo, si rischia il pericolo da me più volte denunciato, e sono stanco di denunciarlo: il pericolo d’insegnare il diritto attraverso la giurisprudenza, come se la giurisprudenza sia fonte del diritto e come se il nostro sistema sia di common law e non di civil law.
Lei scrive che «la Corte […] ha consentito» alla minore «di vivere con il papà». E questo non è vero, perché si tratta di una sentenza d’accoglimento con rinvio: la decisione ultima spetterà alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione rispetto alla composizione della Sezione per i minorenni che aveva deciso in maniera diversa con decreto depositato il 6 aprile 2011.
E perché non dire che la Corte d’appello di Milano aveva già ascoltato la minore? Perché non dire che la Cassazione ha censurato il decreto della Corte d’appello di Milano sotto il profilo dell’«inadeguato supporto argomentativo» e in modo surrettizio è entrata nel merito della questione? E infine perché non dire che la Cassazione ha riconosciuto che il giudice di merito può motivare in maniera difforme dalle dichiarazioni rese da un minore sulla sua collocazione preferenziale presso la madre o il padre in caso di affidamento condiviso?
Illustre Avvocato Raffaella Mari,
con il suo post lei lascia intendere il contrario ai suoi lettori e di certo in buona fede li inganna: lascia intendere che ciò che il minore dice è vincolante per il giudice.

 
Prof. Avv. Domenico Corradini H. Broussard

Domenico Corradini H. Broussard

26-05-2012

Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione nr. 7773 del 17 maggio 2012

 
 

Commenti

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