L’indirizzo IP non è prova di colpevolezza
Angelo Greco

Angelo Greco

Formato all'università L.U.I.S.S. di Roma, attualmente esercita la professione di avvocato a Cosenza. Già collaboratore presso la Columbia University di New York e presso l'Università della Calabria, è altresì autore di numerose pubblicazioni. Blogger, ospite settimanale di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche, dirige il portale "La L

 
 

L’indirizzo IP non è prova di colpevolezza

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Ci voleva un giudice americano per capirlo: l’indirizzo IP non potrà mai dimostrare la responsabilità penale dell’utente che, da una rete internet, abbia scaricato materiale protetto dal diritto d’autore (ma anche nel caso di qualsiasi altro crimine informatico).

Secondo la giusta interpretazione fornita qualche giorno fa da un magistrato di Ney York, infatti, l’indirizzo IP non identifica il responsabile della condotta, ma solo la macchia attraverso la quale la condotta è stata posta in essere. Il che rende oggettivamente impossibile, nel caso di nuclei familiari, ricondurre l’azione illecita a un soggetto determinato.

 

A ciò si aggiunge anche la possibilità di eventuali “ponti”: intercettazioni della linea wi-fi da parte di malintenzionati professionisti del web, in grado di catturare le altrui connessioni (forzando le relative password) e sfruttarle per commettere illeciti.

 

“Un indirizzo IP fornisce soltanto l’esatta localizzazione di un computer – ha spiegato il giudice – così come un numero di telefono può essere utilizzato contemporaneamente da una serie di apparecchi”. Per rimanere nell’esempio dell’abbonato telefonico, saremmo restii a condannare, per lo scherzo alla cornetta, l’intestatario del contratto di abbonamento e non chi materialmente ha posto l’azione (un altro membro della famiglia o un ospite).

 

Per superare il problema, qualcuno aveva allora suggerito di applicare una responsabilità oggettiva in capo al titolare della connessione: responsabilità per non aver vigilato sul corretto utilizzo del mezzo elettronico a lui intestato. Ciò, tuttavia, nel nostro ordinamento, è vietato dal principio secondo cui la responsabilità penale è personale. Né potrebbe essere altrimenti: di un illecito penale ne può rispondere solo colui che lo ha commesso (diversamente dovremmo arrivare all’assurdo per cui, in caso di falso in bilancio, ad andare in galera dovrebbe essere la società e non il suo amministratore).

 

 

 

 

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