La Cassazione [1] ha ribadito la necessità, per gli amministratori, di aprire un conto corrente intestato al condominio, per farvi affluire le quote condominiali.
Sebbene la mancata apertura di un conto autonomo rispetto a quello personale dell’amministratore non è causa di revoca nei confronti di quest’ultimo da parte dell’assemblea, tuttavia – ritiene la Corte – in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto comunque a far affluire i versamenti di quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio.
Tale obbligo discende dalla necessità di evitare confusioni tra il patrimonio del condominio e quello personale dell’amministratore: quindi una esigenza di trasparenza e informazione nei confronti dei condomini che intendano verificare la destinazione dei propri esborsi e la gestione condominiale.
Del resto – e qui sta l’aspetto più allarmante – secondo i giudici, la banca può rivalersi direttamente sul condominio in caso di scoperto nel conto corrente dell’amministratore, quando l’amministratore vi abbia versato le quote condominiali.
Ricordiamo che, per aprire un conto, l’amministratore non ha bisogno di specifiche autorizzazioni dell’assemblea. Tale autorizzazione è necessaria solo nel caso di apertura di una linea di credito.
[1] Cass. sent. n. 7162/2012.
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