Chiunque offra sostanze stupefacenti ad altre persone commette di certo un reato [1], ma offrire anche un solo spinello a un minorenne fa scattare una specifica aggravante [2]: e ciò vale anche se chi cede la droga abbia ignorato, per propria colpa, l’età del giovane. Non vale a giustificazione neanche il fatto che il minore fosse già a conoscenza della natura della sostanza, perché già provata.
Ha infatti recentemente ribadito la Cassazione [3] che l’aver ceduto una dose a una minorenne che già aveva provato lo spinello – e dunque non era ignara di ciò che stava assumendo – non esonera dalla responsabilità se il cedente abbia ignorato, per colpa a lui imputabile, l’età della ragazza.
La pronuncia si coordina con un precedente orientamento della Suprema Corte in cui aveva stabilito che l’acquisto di droga per conto di altri, al fine di consumarla in gruppo, costituisce reato.
[1] Art. 73 Dpr 309/90.
[2] Art. 80 Dpr 309/90.
[3] Cass. sen. n. 20275/12 del 28.05.2012.
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