Secondo la Cassazione [1], non si può addebitare la separazione sul coniuge che abbandona la casa coniugale perché manca, con il partner una intesa sessuale serena e appagante.
Una donna era riuscita a dimostrare, nel corso del giudizio, l’assenza di una intesa di coppia con l’ex marito, attraverso le deposizioni di otto testimoni. Questi avevano riferito al giudice ciò che i due coniugi avevano loro confidato durante alcuni sfoghi personali.
Tanto è sufficiente, secondo la Suprema Corte! La causa che ha portato la donna a licenziare il marito deve considerarsi legittima e, pertanto, anche l’abbandono (che non è motivo della rottura, ma effetto di quanto già realizzatosi). Con la conseguenza che l’uomo non può chiedere l’imputazione dell’addebito sulla ex moglie e dovrà continuare a corrisponderle l’assegno di mantenimento.
[1] Cass. sent. n. 8773/12 del 31.05.12.
(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).
Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei consumatori, privacy, procedure espropriative.
© Riproduzione riservata