Chi fa sport deve avere un risarcimento maggiore in caso di incidente? Lo deciderà la Corte Costituzionale
Angelo Greco

Angelo Greco

Formato all'università L.U.I.S.S. di Roma, attualmente esercita la professione di avvocato a Cosenza. Già collaboratore presso la Columbia University di New York e presso l'Università della Calabria, è altresì autore di numerose pubblicazioni. Blogger, ospite settimanale di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche, dirige il portale "La L

 
 

Chi fa sport deve avere un risarcimento maggiore in caso di incidente? Lo deciderà la Corte Costituzionale

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È un dubbio legittimo quello sollevato dal Tribunale di Tivoli e rivolto alla Corte Costituzionale [1]: chi ha subìto un sinistro stradale e, perciò, non può dedicarsi al proprio sport preferito subisce una “sofferenza” (e quindi un danno biologico) maggiore rispetto invece a chi, non sportivo, non deve rinunciare a nulla? La legge [1], al momento, non fa alcuna differenza e fissa dei limiti massimi predefiniti al risarcimento del danno biologico: limiti uguali per tutti, che non tengono conto delle lesioni a interessi “soggettivi” come la temporanea impossibilità a svolgere attività fisiche, sia pure per hobby.

 

Dunque, allo stato attuale, se il dilettante sportivo, infortunato per colpa di altri, soffre una particolare frustrazione e nervosismo nel rinunciare alla propria ora di corsa o alla partita con gli amici, non può invocare un risarcimento superiore rispetto invece all’amico sedentario.

 

La questione si risolve in una evidente disparità di trattamento: una violazione del principio di uguaglianza. Si finisce, infatti, per trattare allo stesso modo due condizioni invece diverse.

 

Proprio per questo, il giudice ha rinviato la questione alla Corte Costituzionale perché stabilisca se la legge – che discrimina chi subisce una limitazione al proprio hobby – è incostituzionale o meno.

 

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Potrebbe essere ancora il caso del violinista in pensione che debba rinunciare ai concerti che tiene per scopi benefici e che, pur non costituendo un lavoro (nel qual caso il danno risarcibile sarebbe rientrato in quello patrimoniale), lo fanno sentire realizzato.

 

La parola dunque passa ora alla Corte Costituzionale che si dovrà pronunciare nei prossimi mesi.

 

 

 

[1] Trib. Tivoli, Ordinanza di rimessione (giudice dott. Alessio Liberati).

[1] Art. 139 D.lgs. 209/05: c.d. Codice delle Assicurazioni private.

 

 

 

 

 

 

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