In tema di condominio di edifici, il lastrico solare [1] svolge funzione di copertura dell’intero fabbricato e, perciò, fornisce un’utilità a tutti i condomini: in forza di ciò, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione grava su tutti secondo le seguenti percentuali:
1/3 su coloro che hanno in uso esclusivo il lastrico solare
2/3 su tutti i condomini proprietari di unità sottostanti il lastrico solare oggetto dell’intervento.
Ciò ovviamente non vale nell’ipotesi in cui il danno al lastrico derivi da un comportamento imputabile esclusivamente al condomino che ne è proprietario o ne ha l’uso esclusivo.
Questa regola vale sia che il lastrico sia in uso esclusivo o di proprietà di uno dei condomini, sia che rientri tra le parti comuni dell’edificio e quindi appartenga a tutti i condomini.
Generalmente, quest’ultima è la regola: il lastrico solare è infatti di proprietà comune dei proprietari dei piani o porzioni di piano dell’edificio da esso coperti, purché non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco, dai singoli atti di vendita degli appartamenti e dal regolamento di condominio accettato dai singoli condomini.
Il Condominio tuttavia resta responsabile dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico [2].
[1] Il lastrico solare è una struttura piana posta a copertura dell’edificio. Il lastrico è generalmente accessibile e praticabile, oltre a svolgere la funzione di tetto può essere utilizzato per stendere la biancheria, essiccare prodotti, solarium, dare luce, può essere di proprietà comune o in uso esclusivo.
[2] Cass. sent. n. 3465 del 06.03.2012.
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Sergio
e, nel caso il “condominio” sia composto da 3 proprietari? Se cosi’ fosse sarebbe 1/3 per ciuascun ma non giusto.