Tra circa una settimana, e precisamente il prossimo 20 giugno, la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legittimità costituzionale della legge sull’aborto [1], rimettendo in discussione uno dei diritti più controversi del nostro ordinamento. Il quesito le è stato posto dal tribunale di Spoleto che ha sollevato il dubbio se l’aborto sia compatibile con la nostra Costituzione. Secondo quest’ultimo, infatti, la facoltà di procedere volontariamente all’interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento comporta “l’inevitabile risultato della distruzione di quell’embrione umano che è stato riconosciuto quale soggetto da tutelarsi in modo assoluto”. Proprio in conseguenza di ciò, secondo il tribunale umbro, l’aborto si porrebbe in contrasto con i principi generali della Costituzione e, in particolare con le norme che tutelano i diritti inviolabili dell’uomo [2] e la tutela della salute dell’individuo [3].
Qualora la Corte Costituzionale dovesse condividere il pensiero del Tribunale Spoletino, dichiarando illegittima la legge 194, l’aborto diverrebbe automaticamente fuorilegge nel nostro Paese. Le pronunce della Corte Costituzionale, infatti, al contrario di quelle di qualsiasi altro giudice, hanno effetto per tutti i cittadini italiani e non solo per le parti in causa.
In discussione ci sono di nuovo due contrapposti diritti: quello alla vita del nascituro da un lato e i diritti della donna dall’altro (il suo diritto alla salute contro gli interventi clandestini; la sua libertà di coscienza, il diritto a prendere liberamente le sue decisioni, il diritto a una maternità scelta liberamente).
Intanto, le percentuali dei medici obiettori di coscienza aumentano di anno in anno. I ginecologi obiettori sono passati dal 58.7% nel 2005 al 69.2% nel 2006, al 71.5% nel 2008, con punte dell’85,2% in Basilicata e dell’83,9% in Campania.
La conseguenza è che diversi ospedali sono privi dei reparti per l’interruzione della gravidanza, nonostante la legge imponga ad ogni ente ospedaliero di provvedere alla richiesta di aborto avanzata dalla donna.
Un medico di Messina è stato rinviato a giudizio per essersi rifiutato, in una corsia di ospedale, di assistere una donna che voleva abortire per via delle gravi malformazioni del feto. Così la ragazza, non trovando soccorso, era stata costretta a fare tutto da sola, nel bagno della sua stanza di ospedale.
Dove finisce, allora, l’obiezione di coscienza e inizia l’omissione di atti d’ufficio? Dove finisce la facoltà e dove inizia invece il dovere di prestare soccorso, in ottemperanza al giuramento di Ippocrate?
La legge 194 prevede la possibilità di praticare l’aborto in una struttura sanitaria pubblica entro i primi 90 giorni di gravidanza solo in “circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero per la donna un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”.
[1] Legge n. 194 del 1978, art. 4.
[2] Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
[3] Art. 32, primo comma, Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”
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eliana zacchigna
Se passa questa legge si creerà il mercato dell’aborto clandestino,secondo il mio punto di vista. E sempre secondo il mio punto di vista qualcuno di questi famosi obiettori andranno a farsi pagare.é un’altra prepotenza nei confronti delle donne. L’argomento meriterebbe più riflessioni.