È viziata la delibera comunale che vieta ai cani, sia pure al guinzaglio, di entrare nei parchi urbani.
Lo ha deciso il TAR Piemonte [1] che ha annullato (per “eccesso di potere”) l’ordinanza di un paese in provincia di Verbiana, ove si impediva ai padroni di fedeli quadrupedi di portare questi ultimi all’interno delle aree verdi cittadine.
Il divieto comunale – hanno precisato i giudici – deve essere sempre motivato e spiegare espressamente le ragioni che ostano all’accesso. Così non basterebbe ritenere che gli escrementi dei cani possano essere dannosi per la salubrità dei cittadini se tali rischi non siano stati palesati nella delibera comunale.
Ai padroni di Fido è fatto solo obbligo di condurre gli animali al guinzaglio e con adeguata museruola, quando abbiano dato qualche “segno di aggressività” e si trovino nelle vie o in altri luoghi pubblici [2].
Inoltre, una recente ordinanza del Ministero della Salute [3] stabilisce che è fatto obbligo, a chiunque conduca il cane in ambiti urbani a raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
È bene inoltre ricordare che sono vietati
a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping [4];
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
[1] Tar Piemonte, sent. n. 593/12.
[2] Art. 83 Dpr 320/54.
[3] Ordinanza del 03.03.2009.
[4] Così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
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