L’assemblea dei condomini non ha il potere di vietare l’installazione di telecamere di video-sorveglianza.
Il condomino, quindi, può agire in perfetta autonomia, senza bisogno di autorizzazioni, purché si attenga alle disposizioni previste dal codice della privacy: in particolare, egli deve fare in modo che la tutela della propria sicurezza non violi la riservatezza condominiale o degli altri condomini. Per le modalità concrete di installazione e la non interferenza con l’altrui privacy, si confronti questo approfondimento.
A stabilirlo, questa volta [1], è stato il Tribunale di Monza [2] sulla controversia promossa dalla proprietaria di un appartamento (vittima di numerosi atti vandalici), in disaccordo con l’assemblea dei condomini che le aveva ordinato la rimozione di una telecamera installata sul proprio balcone.
Il Tribunale ha accertato il diritto della proprietaria delle telecamere a mantenere il sistema di videosorveglianza installato, anche nelle parti comuni, poiché a tutela della sua proprietà.
Il Giudice, ha dichiarato illegittime le delibere impugnate dalla proprietaria delle telecamere, pur considerando che in gioco vi sono contrapposti interessi entrambi meritevoli di tutela: da un lato, l’esigenza dell’attrice di preservare la sua proprietà da danneggiamenti e dai tentativi di intrusione di terzi, dall’altro quella degli altri condomini di evitare indebite interferenze nella vita privata.
[1] Nel 2010 si era occupato della questione anche il Tribunale di Salerno, stabilendo che la delibera relativa all’installazione di un impianto di videosorveglianza per il controllo delle zone condominiali non rientra nei poteri dell’assemblea.
[2] Trib. Monza, sent. n. 1087/2012.
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