Domiciliazioni e PEC atto secondo: ci mette una pietra la Cassazione
Angelo Greco

Angelo Greco

Formato all'università L.U.I.S.S. di Roma, attualmente esercita la professione di avvocato a Cosenza. Già collaboratore presso la Columbia University di New York e presso l'Università della Calabria, è altresì autore di numerose pubblicazioni. Blogger, ospite settimanale di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche, dirige il portale "La L

 
 

Domiciliazioni e PEC atto secondo: ci mette una pietra la Cassazione

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Dopo il Tribunale di Torino, anche la Cassazione decreta la fine dell’era della domiciliazione [1]: con l’avvento della PEC e l’obbligo di indicarne il relativo indirizzo negli atti processuali, l’avvocato non deve più eleggere domicilio presso un altro collega quando patrocina una causa fuori dalla circoscrizione del proprio tribunale. Da oggi, le notifiche gli verranno fatte all’indirizzo di posta elettronica.

La domiciliazione in cancelleria rimarrà solo se il difensore non rispetta l’art. 125 c.p.c. (che prescrive l’obbligo, per il difensore, di indicare negli atti di parte – citazione, ricorso, comparse, controricorso, precetto – l’indirizzo Pec prima comunicato all’ordine) e l’art. 366 c.p.c.

 

La data da cui si applica tale regime è quella del primo febbraio 2012. (ossia la data di entrata in vigore della legge di stabilità).

 

 

[1] Cass. S.U., sent. n. 10143 del 20.06.2012 che ha interpretato l’art. 82 dell’ordinamento forense.

 

 

 

 

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3 Commenti

Michela

22-06-2012

Mi chiedo allora perchè il mio avvocato, per una causa di separazione, mi impone la domiciliazione presso un altro legale… Quale è il motivo? Qualcosa mi sfugge.

 
Angelo Greco

Angelo Greco

22-06-2012

Perché c’è un’attività che la PEC non potrà mai svolgere: come il deposito degli atti e la partecipazione alle udienze.

 

Loris

03-09-2012

Io volevo chiedere una cosa, andando leggermente fuori tema: ma se la procura è conferita a due difensori, unitamente e disgiuntamente, le comunicazioni devono essere fatte ad entrambi??? Ma soprattutto, se a uno dei due non viene fatta, supponiamo a quello rimasto di “sentinella” nel mese di agosto (capite a me!) si può reiterare lìistanza (nel caso era la fissazione dell’udienza per la decisione sulla sospensione della esecutività del precetto in una opposizione a precetto, appunto) adducendo quale giustificato motivo proprio la mancata comunicazione pec ad uno dei due???

 
 

Commenti

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