Dopo il Tribunale di Torino, anche la Cassazione decreta la fine dell’era della domiciliazione [1]: con l’avvento della PEC e l’obbligo di indicarne il relativo indirizzo negli atti processuali, l’avvocato non deve più eleggere domicilio presso un altro collega quando patrocina una causa fuori dalla circoscrizione del proprio tribunale. Da oggi, le notifiche gli verranno fatte all’indirizzo di posta elettronica.
La domiciliazione in cancelleria rimarrà solo se il difensore non rispetta l’art. 125 c.p.c. (che prescrive l’obbligo, per il difensore, di indicare negli atti di parte – citazione, ricorso, comparse, controricorso, precetto – l’indirizzo Pec prima comunicato all’ordine) e l’art. 366 c.p.c.
La data da cui si applica tale regime è quella del primo febbraio 2012. (ossia la data di entrata in vigore della legge di stabilità).
[1] Cass. S.U., sent. n. 10143 del 20.06.2012 che ha interpretato l’art. 82 dell’ordinamento forense.
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Michela
Mi chiedo allora perchè il mio avvocato, per una causa di separazione, mi impone la domiciliazione presso un altro legale… Quale è il motivo? Qualcosa mi sfugge.