Arriva da una recentissima sentenza della Cassazione [1] il nulla osta, per Equitalia, a iscrivere ipoteche sui beni dei contribuenti senza la necessità, prima, di aver notificato loro l’intimazione di pagamento.
Secondo i giudici, infatti, l’iscrizione dell’ipoteca non può considerarsi ancora come un atto formale dell’esecuzione forzata e, pertanto, non necessita delle previe cautele e garanzie necessarie all’avvio di una espropriazione. L’ipoteca garantisce solo al creditore, in caso di vendita dell’immobile del debitore, una priorità nella distribuzione del ricavato rispetto agli altri creditori che concorrono nell’esproprio.
Pertanto, non potendosi ancora qualificare come una vera e propria esecuzione forzata, l’ipoteca non deve essere anticipata da una diffida di pagamento al contribuente.
La stessa tesi era stata già espressa dalla stessa Suprema Corte [2] con riferimento al fermo amministrativo. In tale occasione, i giudici avevano precisato che la legge [3] esclude che il fermo di beni mobili registrati possa essere considerato un atto di espropriazione forzata. Esso è piuttosto una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria. Anche in tale caso, dunque, non bisogna comunicare preventivamente l’adozione della misura al cittadino con una intimazione di pagamento.
[1] Cass. sent. n. 10234 del 20.06.2012.
[2] Cass. sent. n. 14831 del 2008.
[3] Art. 19 D.L.gs. 546/1992 modificato dal D.L. n. 223/2006.
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