La tesi viene dagli Stati Uniti, ma già la nostra legge sul diritto d’autore contempla, potenzialmente, tale possibilità: inoltrare un’email a qualcuno che non sia lo stesso mittente lede il copyright di quest’ultimo e obbliga ovviamente a risarcirgli il conseguente danno.
Come noto, il diritto d’autore copre ogni opera dell’ingegno dotata di creatività e originalità (deve cioè avere un contenuto mai pubblicato prima ed essere dotata di un margine di inventiva tale da renderla un’attività dell’ingegno). Non vi è dubbio, quindi, che anche un messaggio di posta elettronica possa essere una creazione dell’ingegno e avere un contenuto tutelabile. Pertanto, la sua “pubblicazione” verso terzi (attraverso l’inoltro della mail), senza il consenso dell’autore, è contraria al diritto d’autore.
Bisogna tuttavia distinguere tra:
- il reply: ossia quando il ricevente della mail risponde al mittente. In tal caso non può esserci lesione del diritto d’autore, in quanto l’opera torna al proprio creatore.
- il forward: quando la mail viene inoltrata a soggetti diversi dall’autore. In questa ipotesi, la “pubblicazione” del testo contenuto nel messaggio originale, se non autorizzata dall’autore, può integrare due diversi e concorrenti illeciti:
a. la violazione del diritto d’autore dell’autore della mail: solo se la mail abbia carattere creativo e originale
b. la violazione della privacy dell’autore dell’email: anche se la mail non abbia carattere creativo, purché il contenuto riguardi fatti relativi alla sfera privata dell’autore.
La questione, peraltro, è stata già affrontata dal Garante della Privacy, in una storica sentenza [1].
Il consenso alla pubblicazione da parte dell’autore non deve essere necessariamente scritto o espresso, ma può risultare anche da comportamenti concludenti, in forma implicita.
Chi consideri la questione peregrina legga l’art. 93 della legge sul diritto d’autore.
La norma vieta la pubblicazione delle lettere, epistolari e memorie familiari e personali o altri scritti quando abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata.
Perché una norma che, apparentemente attiene alla riservatezza del cittadino, viene inserita in un corpo normativo che riguarda invece i diritti degli autori? Evidentemente si tratta di due diritti tra loro strettamente connessi.
[1] Garante Protez. Dati Sensibili: 24.05.2007 in Notiziario giuridico telematico www.notiziariogiuridico.it.
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