Inoltrare le email viola il diritto d’autore
Angelo Greco

Angelo Greco

Formato all'università L.U.I.S.S. di Roma, attualmente esercita la professione di avvocato a Cosenza. Già collaboratore presso la Columbia University di New York e presso l'Università della Calabria, è altresì autore di numerose pubblicazioni. Blogger, ospite settimanale di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche, dirige il portale "La L

 
 

Inoltrare le email viola il diritto d’autore

          stampa
 

La tesi viene dagli Stati Uniti, ma già la nostra legge sul diritto d’autore contempla, potenzialmente, tale possibilità: inoltrare un’email a qualcuno che non sia lo stesso mittente lede il copyright di quest’ultimo e obbliga ovviamente a risarcirgli il conseguente danno.

 

Come noto, il diritto d’autore copre ogni opera dell’ingegno dotata di creatività e originalità (deve cioè avere un contenuto mai pubblicato prima ed essere dotata di un margine di inventiva tale da renderla un’attività dell’ingegno). Non vi è dubbio, quindi, che anche un messaggio di posta elettronica possa essere una creazione dell’ingegno e avere un contenuto tutelabile. Pertanto, la sua “pubblicazione” verso terzi (attraverso l’inoltro della mail), senza il consenso dell’autore, è contraria al diritto d’autore.

 

Bisogna tuttavia distinguere tra:

- il reply: ossia quando il ricevente della mail risponde al mittente. In tal caso non può esserci lesione del diritto d’autore, in quanto l’opera torna al proprio creatore.

- il forward: quando la mail viene inoltrata a soggetti diversi dall’autore. In questa ipotesi, la “pubblicazione” del testo contenuto nel messaggio originale, se non autorizzata dall’autore, può integrare due diversi e concorrenti illeciti:

a. la violazione del diritto d’autore dell’autore della mail: solo se la mail abbia carattere creativo e originale

b. la violazione della privacy dell’autore dell’email: anche se la mail non abbia carattere creativo, purché il contenuto riguardi fatti relativi alla sfera privata dell’autore.

 

La questione, peraltro, è stata già affrontata dal Garante della Privacy, in una storica sentenza [1].

 

Il consenso alla pubblicazione da parte dell’autore non deve essere necessariamente scritto o espresso, ma può risultare anche da comportamenti concludenti, in forma implicita.

 

Chi consideri la questione peregrina legga l’art. 93 della legge sul diritto d’autore.

La norma vieta la pubblicazione delle lettere, epistolari e memorie familiari e personali o altri scritti quando abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata.

Perché una norma che, apparentemente attiene alla riservatezza del cittadino, viene inserita in un corpo normativo che riguarda invece i diritti degli autori? Evidentemente si tratta di due diritti tra loro strettamente connessi.

 

 

[1] Garante Protez. Dati Sensibili: 24.05.2007 in Notiziario giuridico telematico www.notiziariogiuridico.it.

 

 

 

 

(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).

Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei consumatori, privacy, procedure espropriative.

 

© Riproduzione riservata

 

richiedi consulenza
 

Commenti

Il forum serve solo per discutere sul tema. Le consulenze, invece, vanno inoltrate attraverso l'apposito spazio posto subito dopo l'articolo.