Se il coniuge tenuto a versare il mantenimento all’ex partner riceve, dalla propria famiglia di origine (padre, madre, ecc.), delle elargizioni periodiche di denaro, non è per questo obbligato ad aumentare la somma dell’assegno divorzile.
Lo ha di recente affermato la Cassazione [1] che, con tale sentenza [1], ha mutato completamente il proprio orientamento rispetto a qualche anno fa [2].
In altre parole, se l’ex coniuge, dopo la separazione, viene aiutato con dei versamenti mensili (anche cospicui) da parte dei propri genitori, la misura dell’assegno di mantenimento che egli deve versare al partner non può per questo cambiare.
Le elargizioni ottenute da terzi, come i genitori, anche se regolari e protratte nel tempo, non possono considerarsi reddito vero e proprio e, come tali, non possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del mantenimento.
[1] Cass. sent. n. 10380/2012.
[2] Cass. sent. n. 20352/2008.
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