Incidente per macchia d’olio sulla strada: non sempre l’ente è responsabile

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Una macchia d’olio sull’asfalto può essere due volte pericolosa per l’automobilista: al rischio di sbandamento, infatti, potrebbe seguire il legittimo rifiuto, da parte dell’ente titolare della strada, della richiesta di risarcimento. Vediamo perché.

 

In generale, quando un sinistro stradale è causato dalla cattiva manutenzione della strada (per es. una buca per vizio di costruzione), il proprietario del suolo è responsabile dei danni arrecati al conducente; pertanto lo dovrà risarcire.

 

Quando invece il danno dipenda da condotte di terzi soggetti (per es., una chiazza d’olio colata da un serbatoio rotto o da una cisterna), bisogna sempre dare all’ente il tempo materiale per provvedere all’individuazione del pericolo e alla sua rimozione. Se in questo breve intervallo si verifica il sinistro, il proprietario della strada non può essere responsabile dei danni provocati.

 

Infatti, alcune situazioni di pericolo non sono immediatamente eliminabili dall’ente neanche con la più diligente e tempestiva attività di manutenzione.

 

Tipico è, appunto, il caso della macchia d’olio sull’asfalto: in questa ipotesi, la responsabilità dell’amministrazione per lo sbandamento dell’automobilista viene meno quanto il sinistro si sia verificato prima che fosse ragionevole esigere l’intervento riparatore dell’ente.

È questo, piaccia o meno, l’ultimo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione [1].

 

 

[1] Cass. sent. n. 10643/2012.

 

 

 

 

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2 Commenti

Lori

27-06-2012

MOLTO INTERESSANTE…. COME FACCIO A REPERIRE IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA?

 

Giacomo

07-07-2012

Mi servirebbe il testo integrale della sentenza…. Non la trovo nelle banche dati

 
 

Commenti

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