Che fare quando la compagnia aerea perde o distrugge i bagagli

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Viaggi in aereo: emozionanti e veloci, ma ogni volta un rischio per le proprie valigie. Ecco dunque un vademecum dei diritti e degli adempimenti per i passeggeri a cui siano stati dispersi o distrutti i bagagli.

 

La compagnia aerea è responsabile della dispersione o distruzione o deterioramento dei bagagli dal momento in cui il passeggero gliene consegna la disponibilità sino a quando ne ritorna nel possesso. È esclusa la responsabilità solo per quei danni che derivino dalla natura dei bagagli o da un loro difetto intrinseco.

 

Ritardo nella riconsegna dei bagagli

Nel caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio registrato, il passeggero deve compilare un rapporto/denuncia presso gli sportelli lost and found dell’aeroporto di arrivo, utilizzando i moduli detti Pir (Property Irregularity Report).

 

Entro 21 giorni dalla compilazione del Pir, il passeggero deve necessariamente inviare una raccomandata a.r. alla compagnia per chiedere il risarcimento del danno, allegando il biglietto aereo, il Pir, l’originale del tallone di riconoscimento del bagaglio, l’elenco del contenuto del bagaglio.

 

a) Per i bagagli registrati:

- nel caso di ritardo nella riconsegna, il vettore non è responsabile per i danni se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era impossibile adottare.

- nel caso di perdita dei bagagli, il vettore è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso.

 

b) Per i bagagli a mano, la compagnia è responsabile solo per i danni che dipendano da sua colpa o dei suoi dipendenti.

 

 

Danneggiamento dei bagagli

Anche in questo caso, il passeggero, appena tornato nel possesso dei bagagli all’aeroporto di arrivo, dovrà redigere il Pir, indicando i danni che le valigie hanno subito.

In questo caso, egli ha solo 7 giorni dalla compilazione del Pir per chiedere il risarcimento alla compagnia aerea.

 

 

Le responsabilità della compagnia aerea per il danno da ritardo, smarrimento o distruzione dei bagagli ha un limite massimo, a passeggero, di 1.131 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale, al 04.01.2010 circa EUR 1.231,66). Questo vuol dire, per esempio, che se un unico passeggero ha imbarcato due bagagli, entrambi andati dispersi, egli non può chiedere 2.262 DSP ma solo 1.131 DSP.

 

L’unico modo che ha il passeggero per superare la soglia massima dei 1.131 DSP è rilasciare, prima della consegna del bagaglio alla compagnia, una dichiarazione con cui attesti lo “speciale interesse alla consegna a destinazione”. A fronte di ciò, il vettore può imporre al passeggero un prezzo aggiuntivo.

 

 

 

 

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