Se, a causa di uno scippo sulla strada del rientro dopo il lavoro, il dipendente subisce delle lesioni fisiche, ha diritto a ottenere il risarcimento per il cosiddetto “infortunio in itinere”.
Lo ha precisato la Cassazione [1] che ha riconosciuto, al lavoratore subordinato, l’indennità temporanea a carico dell’Inail, per l’infortunio procuratogli da un malvivente mentre tornava alla propria abitazione, al termine della giornata di lavoro.
In tema di assicurazione contro gli infortuni [1], ha precisato la Suprema Corte [2], va indennizzato il danno derivato, al lavoratore, da eventi anche imprevedibili e atipici, durante il percorso per recarsi al lavoro (o dal lavoro a casa), indipendentemente dalla condotta volontaria tenuta da quest’ultimo.
Infatti, il rischio è protetto in quanto ricollegabile – anche se indirettamente – allo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’unica eccezione al risarcimento è nel caso in cui il rischio sia derivato da un comportamento abnorme, volontario e arbitrario del lavoratore (cosiddetto “rischio elettivo”).
[1] Pur prima della entrata in vigore del D.lgs. n. 38/2000.
[2] Cass. sent. n. 11545 del 10.07.12.
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