I tempi non sono ancora maturi per togliere tutti i “veli”: secondo la Cassazione [1], il nudista che, in una spiaggia pubblica, benché frequentata da altri nudisti, prenda il sole davanti agli occhi della gente, è passibile di una ammenda.
Secondo i giudici, l’evolversi del comune sentimento del pudore non consente ancora di considerare la nudità integrale come atto inidoneo a procurare turbamento, specie nei bambini. Essa può pertanto essere tollerata solo in campi naturalisti a ciò riservati, ma non in luoghi pubblici o aperti al pubblico o semplicemente esposti al pubblico. Pertanto, il solo fatto della presenza, sul lido, di altri nudisti non scagiona il bagnante, in quanto non lo esonera dal verificare se nello spazio è esplicitamente consentito rimanere svestiti. Al contrario, quando la spiaggia è frequentata in maggioranza da persone in costume, e solo in numero ridotto da nudisti, si rischia sempre la sanzione.
[1] Cass. sent. 28990 del 18.07.2012.
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