Temistocle Marasco (1981) è dottore in giurisprudenza, esperto in diritto ambientale, coautore del volume “Aspetti di criminologia” (lulu.com Ed.), "Un anno di Diritto e Rovescio" (Pellegrini Ed.) e di altre pubblicazioni giuridiche. Esperto in diritto dell'immigrazione.
Il permesso di soggiorno può essere concesso anche all’immigrato clandestino che sia stato condannato per reati come la ricettazione e la vendita di materiale contraffatto: basta chiedere la riabilitazione penale [1], ossia un provvedimento che cancella tutti gli effetti della condanna.
In base al Testo Unico sull’Immigrazione [2], il permesso di soggiorno è precluso agli stranieri con precedenti penali per i quali sia previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza [3]. Tra di essi, quelli principalmente commessi dagli extra comunitari sono la ricettazione e la vendita di materiale contraffatto. Pertanto, coloro che abbiano riportato una condanna per tali reati (e, anche, per tutti quelli elencati nella nota n. 3) hanno un solo modo per ottenere il permesso di soggiorno: chiedere la riabilitazione penale.
Anche il cittadino straniero residente all’estero può ottenerla, se ricorrono le condizioni necessarie.
Per ottenere la riabilitazione è necessario provare, al tribunale competente, la sussistenza dei seguenti presupposti [4]:
a. devono essere trascorsi almeno tre anni [5] dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o in altro modo estinta [6];
b. nel predetto periodo, il richiedente non deve aver commesso ulteriori reati e deve dare prova di “buona condotta”, dimostrando il suo reinserimento sociale e il rispetto delle leggi.
c. il soggetto danneggiato dal reato, qualora ci sia, deve essere stato risarcito o deve aver dichiarato per iscritto che non ha nulla a che pretendere;
d. devono essere state pagate le spese processuali.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, a pena d’inammissibilità:
a. certificato di residenza in carta semplice oppure dichiarazione sostitutiva, se presentata dall’interessato;
b. estratto della sentenza di condanna, con indicazione della data in cui è passata in giudicato [7];
c. certificato di espiata pena, in caso di carcerazione;
d. certificato di avvenuto pagamento delle spese processuali;
e. se, nel reato per cui è stata inflitta la condanna, vi è stato un danneggiato, prova dell’avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa o dichiarazione liberatoria della parte lesa.
Accertate queste circostanze, il tribunale fisserà un’udienza e si pronuncerà sulla richiesta ricevuta. È buona regola indicare, nella domanda, i motivi per i quali la si inoltra (ad esempio per motivi di lavoro o di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno).
[1] Art. 178 c.p.
[2] D. lgs. 25.07.1998, n. 286.
[3] Previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.. L’art. 381 stabilisce che:
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
Le autorità procedono ugualmente all’arresto in flagranza per:
a) delitti contro la personalità dello Stato, per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.);
c) delitti contro l’incolumità pubblica, per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), delitto di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p., primo comma), delitto di pornografia minorile (art. 600-ter c.p., commi primo e secondo) e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante (prevista dall’ art. 4, legge 8.08.1977 n. 533) di furto di armi, munizioni o esplosivi nelle armerie, in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625 c.p. comma 1 nn. 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi;
f) delitto di rapina (art. 628 c.p.) e di estorsione (art. 629 c.p.);
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonchè di più armi comuni da sparo, escluse quelle «da bersaglio da sala», o a emissione di gas, le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi (art. 2, comma terzo, l. 18.04.1975, n. 110);
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete, delle associazioni di carattere militare, delle associazioni dei movimenti o dei gruppi volti alla riorganizzazione del partito fascista;
l bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere (art. 416 c.p., commi 1 e 3), se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 dell’art. 380 c.p. o da quelli succitati, contraddistinti dalle lettere a), b), c) d), f), g), i).
L’art. 381 c.p.p., invece, stabilisce che:
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno anche facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 c.p., comma 4, e 321 c.p.);
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p., comma 2);
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive (artt. 443 e 444 c.p.);
e) corruzione di minorenni (art. 530 c.p.);
f) lesione personale (art. 582 c.p.);
g) furto (art. 624 c.p.);
h) danneggiamento aggravato (art. 635 c.p., comma 2);
i) truffa (art. 640 c.p.);
1) appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (artt. 3 e 24, comma 1, l. 18.04.1975, n. 110).
[4] La domanda va presentata presso il Tribunale di Sorveglianza per il distretto del luogo in cui è stata inflitta la condanna.
[5] Art. 179 c.p.. Gli anni richiesti sono otto nel caso di recidiva e dieci nel caso di delinquente abituale, professionale o per tendenza.
[6] Con estinzione della pena, si intende l’intervento di una causa che consente a colui che ha ricevuto una sentenza definitiva di condanna di non scontarne gli effetti. Tra le cause di estinzione della pena, si ricorda: l’indulto (art. 174 c.p.), la morte del reo dopo la condanna (art. 171 c.p.), l’amnistia impropria (art. 151 c.p.), la prescrizione (artt. 172 e 173 c.p.), la grazia (art. 174 c.p.), la liberazione condizionale (art. 176 c.p.), la riabilitazione (art. 178 c.p.).
[7] Una sentenza passa in giudicato quando sono stati fatti valere tutti i mezzi di impugnazione possibili o quando questi non siano più proponibili per decorrenza dei termini. Da questo momento, la sentenza è immodificabile.
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salve .,, voglio sapere , ho avuto una fingarpin ,,,,io posso fare domanda quello sanatoria 2012,,, grazie…
ciao, sono un avvocato pugliese. ho un cliente albanese al quale hanno negato il permesso di soggiorno a causa di una condanna passata in giudicatoi di un anno fa. Secondo Te cosa mi conviene fare? rifargli fare il permesso che uscirà il 10-3 prossimo che prevede i crediti? e non devo impugnare il diniego al prolungamento del permesso di soggiorno che già aveva? Ti ringrazio in anticipo.
Gentile collega,
per poter dare un consiglio sarebbe necessario avere qualche dato in più. Magari, se mi mandassi il diniego, potrei esserti più utile.
Cordiali saluti
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aouragh azzedine
ciao vorrei sapere io ancora non sono condannato per reato contraffatto. come posto avere il permesso di soggiorno, e adesso lavorando in regola ho di prova di lavoro il reato ho comesso il 2010 ciao con una buona risposta per gentilmente