Una recente sentenza della Cassazione [1] farà storcere il naso a quanti, avendo subito un furto, dopo qualche ora abbiano casualmente incontrato e riconosciuto il ladro con la refurtiva addosso (un orologio, un paio di scarpe rubate in una palestra, un cellulare): in questi casi, il rapinatore non può essere arrestato contestualmente dalle autorità perché manca la flagranza di reato.
Non serve a nulla riconoscere, senza ombra di dubbio, il reo e fornire ai carabinieri la prova della proprietà sui beni di cui il malvivente si è impossessato: per aversi arresto in flagranza è necessaria infatti la continuità tra l’inizio delle ricerche (poste in essere dalla polizia) e l’arresto stesso. In altre parole, non ci devono essere interruzioni nell’inseguimento.
La forza pubblica infatti può eseguire un arresto in (quasi) flagranza solo subito dopo il reato [2]. È consentito anche “un breve intervallo”, necessario alle autorità per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche. L’importante è che non vi sia una cesura nella conseguenzialità tra fuga e inseguimento. Dunque, così come nel caso di specie deciso dalla Corte, non può esservi arresto in “quasi flagranza” nel caso in cui sia cessata la fuga o terminato l’inseguimento.
[1] Cass. sent. n. 25496 del 28.06.2012.
[2] Art. 382: Stato di flagranza. “1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza”.
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