Con la cancellazione del volo la compagnia aerea, anche quella low cost, ha l’obbligo di assistere i passeggeri rimasti a terra. È successo agli utenti di un diretto, non decollato per via dell’eruzione del vulcano islandese Eyiafjoll, le cui nubi di cenere avevano impedito partenze e arrivi.
Il giudice di Pace di Avellino [1] ha chiarito che, in casi del genere, la compagnia non solo deve risarcire il biglietto acquistato, anche a prezzo più elevato, dalla concorrenza per salire sul primo volo utile; ma anche il danno non patrimoniale. Non è necessario, peraltro, provare l’ammontare di quest’ultimo danno, perché il giudice può liquidarlo in modo equitativo.
Anche nel caso in cui la causa del ritardo del volo non sia imputabile al vettore, ma a forze maggiori, quest’ultimo resta comunque obbligato a “prendersi cura” dei propri clienti dal momento in cui viene annunciato il ritiro del volo fino alla successiva partenza, fornendo adeguate informazioni ai consumatori.
[1] G.d.P. di Avellino, sent. n. 592/12.
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