Nel caso in cui un alunno si faccia male a scuola (sia per causa propria, sia per la condotta di un altro compagno), i genitori di questi potranno agire, per il risarcimento dei danni, solo nei confronti dell’Istituto scolastico pubblico e non verso l’insegnante. Lo ha precisato la Cassazione [1] in una sentenza di non troppo tempo fa.
Qualora poi l’amministrazione scolastica sia condannata a risarcire il danno all’alunno, essa potrà poi agire in rivalsa verso l’insegnante, ma solo nel caso di dolo o colpa grave di questi.
Con la presentazione della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, sorge a carico dell’istituto un obbligo di vigilanza sulla sua sicurezza e incolumità per il periodo in cui l’allievo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (quindi anche durante l’intervallo o durante le operazioni di uscita dalla scuola) [2].
Anche tra l’insegnante e il minore si instaura un rapporto giuridico che comporta, per il primo, non solo l’obbligo di istruzione ed educazione, ma anche di esercitare una vigilanza affinché il giovane non si faccia male.
[1] Cass. sent. n. 5067 del 03.03.2010.
[2] In particolare, la Corte ha precisato che la responsabilità sia della scuola che dell’insegnante non ha natura contrattuale, ma extracontrattuale.
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