Il decreto legislativo [1] sull’inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che impiegano immigrati clandestini è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento entrerà in vigore il 9.08.2012 e, come già anticipato su queste pagine, contiene anche una “disposizione transitoria” [2], una sorta di salvagente che consentirà ai datori di lavoro di evitare le pesanti sanzioni nel caso abbiano impiegato manodopera non regolarizzata e ai lavoratori irregolari di ottenere il permesso di soggiorno. Come fare? Per una trattazione estesa, si rinvia agli articoli pubblicati nei giorni scorsi (confronta qua e qua). Di seguito, invece, si risponderà alle domande più frequenti che ci sono state fatte sulla sanatoria 2012.
1. Quale domanda bisogna presentare per ottenere la “sanatoria”?
Una istanza di emersione di lavoro irregolare.
2. Chi deve presentarla?
Il soggetto che deve firmare la domanda è il datore di lavoro.
3. Quando bisogna presentarla?
Dal 15 settembre 2012 al 15 ottobre 2012.
4. A chi bisogna presentarla?
Allo sportello unico per l’immigrazione.
5. Quali datori di lavoro possono presentare la domanda?
Coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, impieghino da almeno tre mesi lavoratori privi del permesso di soggiorno.
6. Con la domanda di “sanatoria” si può regolarizzare qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro?
No. Il rapporto di lavoro deve essere full time. Il part time (da almeno 20 ore settimanali) è ammesso solo per i lavoratori domestici.
7. Da quanto tempo il lavoratore deve essere in Italia?
Almeno dal 31.12.2011 e deve dimostrarlo tramite documenti provenienti da organismi pubblici.
8. Quali costi prevede la presentazione della domanda?
Il datore di lavoro dovrà pagare una somma forfettaria di 1000 euro per ogni lavoratore irregolare e versare le somme necessarie a sanare le pendenze retributive, contributive e fiscali.
9. Il lavoratore che ha ricevuto un provvedimento di espulsione può partecipare alla sanatoria 2012?
No, se l’espulsione è stata comminata per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato, per pericolosità sociale o per prevenzione del terrorismo. Invece, possono partecipare alla sanatoria gli immigrati che abbiano subito un decreto di espulsione per ingresso irregolare, per non aver chiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso in Italia, per mancato rinnovo o per la revoca del permesso di soggiorno, per non aver ottemperato ad un precedente decreto di espulsione o a un ordine di allontanamento per i medesimi motivi.
10. Quali altri lavoratori non possono prendere parte alla sanatoria?
Coloro che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o che siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Informazioni più dettagliate saranno fornite tramite decreto interministeriale che sarà pubblicato a breve.
[1] D. lgs. 16.07.2012, n. 109, “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. (12G0136) (GU n. 172 del 25-7-2012)
[2] Prevista dall’art. 5 del presente decreto legislativo.
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Roberta
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