Se vi è capitato di venir molestati da un gruppo di cani randagi mentre passeggiavate per le strade della vostra città sappiate che non siete privi di tutela.
Infatti, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione [1], il Comune e l’A.S.L. sono responsabili e devono risarcire la vittima per i danni da randagismo.
Con questa pronuncia, la Corte si è discostata da un diverso orientamento che essa stessa aveva in precedenza sposato.
La Cassazione, infatti, ha considerato responsabili unitamente sia le A.S.L. competenti per territorio che il Comune, invertendo una tendenza radicata fino al 2010 (che invece additava solo l’A.S.L. come soggetto tenuto al risarcimento). A poco sono servite perciò le considerazioni degli enti locali in merito ad una oggettiva difficoltà concreta per gli stessi di controllare il complesso fenomeno del randagismo.
Le motivazioni del cambiamento di tendenza risiedono in una duplice ripartizione di responsabilità e competenza in capo ai due enti:
- Il comune: poiché preposto al controllo e alla prevenzione dei cani vaganti; esso, con l’assunzione di appositi provvedimenti, deve evitare che gli animali randagi possano causare danni.
- L’A.S.L: poiché le spetta il recupero dei cani randagi che dovrebbero trovare accoglienza in canili sanitari ovvero nei rifugi sottoposti alla vigilanza dei servizi sanitari.
Non essendo, infatti, possibile individuare un soggetto proprietario degli animali selvatici, si configura in capo a tali enti una responsabilità extracontrattuale, in virtù della quale: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”[2].
La responsabilità dei suddetti enti si fonda non solo sull’obbligo, ma anche sul connesso potere di impedire l’evento: non impedirlo, infatti, equivale a cagionarlo a causa della mancata assunzione da parte degli stessi di azioni volte alla prevenzione dell’illecito. Dunque, i cittadini, danneggiati direttamente o indirettamente, possono richiedere il risarcimento agli enti preposti alla prevenzione del fenomeno.
D’altro canto, sarebbe necessario che la tutela del diritto alla sicurezza delle persone non vada a ledere il diritto alla vita degli animali. In tal senso, l’organizzazione di un’efficiente attività preventiva, abbinata alla realizzazione di strutture idonee al ricovero degli animali randagi, sarebbe un traguardo auspicabile in una società civile evoluta.
[1] Sent. C. Cass., Sez. III, del 23.08.2011 n. 17528.
[2] Art. 2043 cod. civ.
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