Accesso agli atti amministrativi e privacy: come contemperare le esigenze
Giorgia Maria Calabrò

Giorgia Maria Calabrò

1989.Laureanda in giurisprudenza presso l'Università della Calabria. "Leggere, come io l'intendo, vuol dire profondamente pensare" (Vittorio Alfieri)

 
 

Accesso agli atti amministrativi e privacy: come contemperare le esigenze

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Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione non può trovare un limite assoluto nel diritto alla riservatezza dei terzi. È necessario bilanciare i due interessi, consentendo l’accesso ai documenti dell’amministrazione, ma mascherando o omettendo i dati personali dei terzi interessati [1].

 

Proprio perché l’attività svolta da chi opera nella P.A. è rivolta alla cura degli interessi pubblici, essa deve essere controllabile e accessibile da chiunque sia interessato. Accedere agli atti significa, appunto, prendere visione dei documenti amministrativi per valutare l’equità e l’imparzialità dell’attività dell’amministrazione e per verificare che vengano effettivamente perseguiti gli interessi collettivi.

 

Il diritto di accesso potrebbe tuttavia entrare in conflitto col diritto alla privacy [2] cioè con l’esigenza di riservatezza e di non divulgazione dei dati relativi alla sfera privata e personale dei soggetti amministrati i cui nomi siano indicati negli atti di cui si chiede l’esibizione.

 

I suddetti diritti sono ugualmente importanti e meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. È dunque necessario bilanciarli e contemperarli per garantire, da un lato, la piena applicazione del principio di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, e dall’altro il rispetto della privacy dei terzi. Proprio per tale finalità, una recente sentenza del TAR Sardo ha richiamato l’esigenza dell’occultamento dei dati personali dei terzi contenuti in dette documentazioni.

 

A maggior ragione, per i dati “sensibili” (quelli cioè che rivelano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale)  e per quelli “super sensibili” (quelli che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale di una persona) l’accesso è consentito con alcune restrizioni.

 

Il TAR Lazio [3] ha sottratto, ad esempio, alcuni atti all’accesso poiché, stando alla motivazione contenuta nella sentenza, la tutela della riservatezza dei terzi assumerebbe una valenza di rango superiore all’esigenza sottostante al diritto di accesso.

 

Per i daticomuni” l’accesso, finalizzato a curare e a difendere i propri interessi giuridici, è consentito a condizioni meno restrittive.

 

 

 

[1] TAR Sardegna sent. n. 865 del 2.08.2011.

[2] Disciplinato dal D.lgs n. 196 del 2003 (Codice della Privacy).

[3] TAR Lazio sent. n. 308/2005.

 

 

 

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