Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione non può trovare un limite assoluto nel diritto alla riservatezza dei terzi. È necessario bilanciare i due interessi, consentendo l’accesso ai documenti dell’amministrazione, ma mascherando o omettendo i dati personali dei terzi interessati [1].
Proprio perché l’attività svolta da chi opera nella P.A. è rivolta alla cura degli interessi pubblici, essa deve essere controllabile e accessibile da chiunque sia interessato. Accedere agli atti significa, appunto, prendere visione dei documenti amministrativi per valutare l’equità e l’imparzialità dell’attività dell’amministrazione e per verificare che vengano effettivamente perseguiti gli interessi collettivi.
Il diritto di accesso potrebbe tuttavia entrare in conflitto col diritto alla privacy [2] cioè con l’esigenza di riservatezza e di non divulgazione dei dati relativi alla sfera privata e personale dei soggetti amministrati i cui nomi siano indicati negli atti di cui si chiede l’esibizione.
I suddetti diritti sono ugualmente importanti e meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. È dunque necessario bilanciarli e contemperarli per garantire, da un lato, la piena applicazione del principio di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, e dall’altro il rispetto della privacy dei terzi. Proprio per tale finalità, una recente sentenza del TAR Sardo ha richiamato l’esigenza dell’occultamento dei dati personali dei terzi contenuti in dette documentazioni.
A maggior ragione, per i dati “sensibili” (quelli cioè che rivelano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) e per quelli “super sensibili” (quelli che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale di una persona) l’accesso è consentito con alcune restrizioni.
Il TAR Lazio [3] ha sottratto, ad esempio, alcuni atti all’accesso poiché, stando alla motivazione contenuta nella sentenza, la tutela della riservatezza dei terzi assumerebbe una valenza di rango superiore all’esigenza sottostante al diritto di accesso.
Per i dati “comuni” l’accesso, finalizzato a curare e a difendere i propri interessi giuridici, è consentito a condizioni meno restrittive.
[1] TAR Sardegna sent. n. 865 del 2.08.2011.
[2] Disciplinato dal D.lgs n. 196 del 2003 (Codice della Privacy).
[3] TAR Lazio sent. n. 308/2005.
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