Vietato diffondere un numero di cellulare altrui in chat

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A diffondere il numero di telefono di un soggetto in una chat-line, senza il suo consenso, si rischiano fino a quattro anni di carcere. Tale comportamento, secondo la Corte di Cassazione [1], integra il reato di trattamento illecito di dati [2].

 

Il divieto di diffusione dei dati altrui riguarda tutti gli individui che entrano, in un modo o nell’altro, in possesso di informazioni riservate, relative alla sfera di altri soggetti. Chiunque detiene tali dati, inoltre, ha il dovere di adottare tutti i sistemi necessari per impedire che terzi ne vengano a conoscenza.

 

Sono punibili, non solo i soggetti che la legge considera titolari del trattamento delle informazioni personali, ma anche i privati cittadini che vengano a conoscenza di tali dati in modo occasionale.

Il numero di telefono di una persona, pur non essendo considerato dalla legge un dato sensibile [3], è comunque un dato personale tutelato dalla legge e il suo trattamento richiede sempre il consenso dell’interessato.

 

In definitiva, la condanna per il reato di “trattamento illecito dei dati” può aversi solo se ricorrono le seguenti condizioni:

1) se c’è un trattamento illecito del dato;

2) se vi è la volontà di arrecare un danno o conseguire un profitto;

3) se si produce un danno effettivo e concreto.

 

 

 

[1] Cass. sent. n. 21839 del 1/06/2011.

[2] Art. 167 Legge 196/2003, cosiddetto “Codice della privacy”.

[3] Sono dati sensibili quelli che rivelano la razza, l’etnia, il credo religioso o filosofico, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere filosofico, politico o sindacale

 

 

 

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