La Cassazione [1] ha escluso sussista una responsabilità per ingiuria o diffamazione nel caso di insulti rivolti all’amante del coniuge. Secondo i giudici, in questi casi, opera la causa di giustificazione della “provocazione” [2].
La provocazione si concretizza in uno stato d’ira determinato da un fatto ingiusto anche solo morale: in questo caso il tradimento.
Perché si configuri tale causa di giustificazione, sono però necessari i seguenti requisiti:
1) l’immediatezza: l’offesa deve avvenire subito dopo la realizzazione del fatto ingiusto. Non basta che sia riferibile a un evento lontano nel tempo;
2) l’adeguatezza: l’offesa deve essere adeguata al fatto ingiusto.
La provocazione, che esclude quindi la punibilità, opera solo con riferimento ai reati contro l’onore e, in particolare, ai reati di ingiuria e di diffamazione [3].
Per gli altri reati, invece, la provocazione si atteggia solo come circostanza attenuante, che quindi diminuisce l’entità della pena applicata.
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[1] Cass. sent. n 13162/02.
[2] Art. 599 c.p.
[3] Rispettivamente agli artt. 594 e 595 c.p.
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