Dire alla moglie “ti ammazzo”, senza averne l’intenzione, è comunque reato
Maria Valentina Mittiga

Maria Valentina Mittiga

1985. Laureanda in giurisprudenza con specializzazione in giurisprudenza per l' economia e l' impresa presso l'Università della Calabria. "Non leggete come i grandi per istruirvi, nè come i bambini per divertirvi, leggete per vivere". G.Flaubert

 
 

Dire alla moglie “ti ammazzo”, senza averne l’intenzione, è comunque reato

          stampa
 

Il marito che dice alla moglie “ti ammazzo” commette reato di minaccia, anche se si tratta di un semplice modo di dire e l’uomo non ha alcuna intenzione di passare alle vie di fatto.

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione [1] in una recente sentenza, sottolineando che il valore dell’espressione usata ha una rilevanza penale tale da integrare comunque, nella minaccia [2], un reato di pericolo.

 

Per suddetti reati, infatti, non è richiesto che il bene (la vita del minacciato) sia realmente leso, ma è sufficiente che il male prospettato possa semplicemente incutere timore al destinatario. E non c’è dubbio che, di fronte alla minaccia di una morte (sebbene la minaccia sia solo verbale), la reazione di una persona comune sia quella di sentirsi potenzialmente limitata nella propria sfera di libertà morale.

 

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha condannato un cinquantenne che era stato accusato dalla moglie di percosse e minacce gravi.

 

Alla base della condanna, dunque, oltre alle lesioni gravi, anche un generico “ti ammazzo” rivolto alla signora, nel corso di un litigio.

 

Peraltro, a provare il fatto della minaccia è stata sufficiente la testimonianza della donna, ritenuta dai giudici valida, nonostante la stessa fosse parte nel processo (la donna si era costituita parte civile).

Difatti, la testimonianza delle parti in causa è vietata solo nel processo civile e non in quello penale. La ragione di tale diversità sta nel fatto che, se non fosse possibile dare alle dichiarazioni della vittima il valore di prova, molti reati che si consumano in ambienti isolati (per es. la violenza sessuale) non verrebbero mai puniti per mancanza di prova.

 

 

 

[1] C. Cass. Sent. n. 46542 depositata il 16 dicembre 2011

[2] Art. 612 c.p.

 

 

 

(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).

Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei consumatori, privacy, procedure espropriative.


© Riproduzione riservata

 

richiedi consulenza
 

Potrebbe interessarti anche

2 Commenti

gennaro francione

25-05-2012

Dissento su tutta la linea dalla Cassazione.
Quanto alla frase “ti ammazzo” a vederla nella sua oggettività contrasta col principio dell’obbligatorietà dell’analisi del dolo, principio affermato da dottrina e giurisprudenza. Ergo se se si tratta di un semplice modo di dire e l’uomo non ha alcuna intenzione di passare alle vie di fatto si deve ritenere che il reato non vi sia.
La pronuncia è frutto di una visione colpevolista e vittimista che consacra l’onnipotenza della parte lesa.
Ciò è dimostrato anche dall’assunzione della dichiarazioni della moglie come valide in mancanza di testi esterni o di riscontri inequivocabili aliunde.
Nelle sentenze da me pronunciate in casi simili in base al brocardo “unus testis nullus testis” il prevenuto lo mandavo assolto con formula ex art. 530 2° co. c.p.p..
Infatti le accuse si basano unicamente sulla denunzia della presunta parte lesa la cui attendibilità – proprio perché mossa da profondo rancore nei confronti del coniuge e parte in causa con precisi interessi civilistici – è di difficile valutazione.
Alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la deposizione della persona offesa “deve essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico, non potendosi essa equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all’esito della causa” (Corte Costituzionale, ordinanza 20.04.2004 n° 121 27.04.2004: Legittimità della testimonianza della parte offesa costituita come parte civile).
Per tutto questo le accuse moniche della moglie fanno rientrare il processo nell’indiziario puro(da noi più volte criticato; http://www.antiarte.it/eugius/processo.htm) tanto più da rivedere come sistema di accertamento della responsabilità a fronte del ragionevole dubbio che la cosiddetta vittima non dica la verità quanto meno a cagione di una visione distorta dei fatti determinata da rancore nei confronti della controparte.
Quanto alla necessità di dare giustizia ai molti reati che si consumano in ambienti isolati (per es. la violenza sessuale) che non verrebbero mai puniti per mancanza di prova questa è un’amara realtà. Molti reati non sono perseguibili per mancanza di prove sufficienti. D’altra parte se il diritto deve rimanere tale, solo sulla base di prove forti e plurime si può condannare una persona non bastando la testimonianza della parte offesa non riscontrata diversamente. Pensarla in maniera contraria significa far tracollare la bilancia della giustizia per affermare la via medioevale e barbarica del Capro Espiatorio(Francione).

 

gennaro francione

28-05-2012

Un esempio di danni derivanti dall’onnipotenza della parte lesa in materia di violenza sessuale. “Accusa fidanzato di stupro ma era calunnia, assolto dopo 18 mesi” http://www.agi.it/cronaca/notizie/201205261204-cro-rt10040-accusa_fidanzato_di_stupro_ma_era_calunnia_assolto_dopo_18_mesi

 
 

Commenti

Il forum serve solo per discutere sul tema. Le consulenze, invece, vanno inoltrate attraverso l'apposito spazio posto subito dopo l'articolo.