Chi, con la propria auto, ostruisce il passaggio a un altro automobilista commette un reato.
Secondo la Cassazione [1], infatti, il prepotente che intenzionalmente si rifiuti di spostare il proprio veicolo, parcheggiato in modo da impedire a un’altra vettura l’accesso o la fuoriuscita da un parcheggio o da un garage condominiale, pone in essere il reato di violenza privata [2].
In tale situazione, secondo i giudici, mantenere l’automobile in modo irregolare costituisce una costrizione, con violenza, dell’altrui volontà.
[1] Cass. sent. n. 603 del 12.01.2012.
[2] Art. 610 cod. pen.: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339”.
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