In caso di sinistro subito dal minore che trasporta un coetaneo su un motorino omologato per una sola persona, i genitori del conducente sono responsabili delle lesioni arrecate al passeggero.
Così si è espressa la Cassazione [1], in merito alle gravi lesioni riportate, in seguito ad un incidente, dal minore che sedeva dietro il conducente, offertosi di dargli un passaggio, sebbene per legge il suo ciclomotore non lo consentisse.
Nonostante il sinistro sia stato causato dall’autovettura che sopraggiungeva, i genitori del conducente del motorino devono risarcire il giovane trasportato, poiché essi avrebbero dovuto prestare una maggiore vigilanza sull’uso che il figlio faceva del mezzo.
Entrambe le corti hanno rilevato, infatti, come logica conseguenza, che l’impianto frenante del ciclomotore, progettato per trasportare solo il conducente, sia meno efficiente in presenza di due persone sul veicolo, non garantendo un’adeguata sicurezza.
L’imperdonabile omissione di vigilanza da parte dei genitori, dunque, fa sì che essi abbiano una responsabilità concorrente con la compagnia assicuratrice dell’automobilista.
[1] Cass., III sezione civile, sent. 25218/2011.
(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).
Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei consumatori, privacy, procedure espropriative.
© Riproduzione riservata
Domenico Corradini H. Broussard
«Se mi è permesso e non mi si dà del pedante».
La sentenza della Cassazione, sezione terza civile, 29 novembre 2011 n. 25218, ha deciso come ha deciso perché in Appello i genitori del diciassettenne F. R. non sono riusciti ad assolvere l’onere della prova richiesto dall’art. 2048 comma 3 cc: «di non aver potuto impedire il fatto». E in specie non hanno dimostrato la loro «adeguata vigilanza […] sulla condotta del minore in ordine alle modalità di utilizzo del ciclomotore».
Dunque, se non sbaglio, non c’è stata «omissione di vigilanza», ma «omissione di adeguata vigilanza».
Con il che voglio dire che la prova liberatoria consisteva nel dimostrare l’«adeguata vigilanza» esercitata dai genitori sul figlio minore. E anche voglio dire che la prova dell’assenza della «culpa in vigilando» comporta per ogni genitore la prova dell’assenza della «culpa in educando»: al genitore o ai genitori non basta provare che grazie a loro il figlio abbia frequentato una scuola e/o si sia avviato a un mestiere, devono in aggiunta provare che al figlio abbiano impartito un’educazione di norma sufficiente a una corretta vita di relazione in rapporto all’ambiente in cui vive e alle sue inclinazioni e alla sua personalità.
Tradotto in una pillola giuridica senza effetti collaterali spiacevoli, un modesto consiglio ai genitori che dovessero trovarsi in un caso simile a quello in cui si sono trovati i genitori di F. R.: cercate di provare che a vostro figlio avete impartito un’educazione idonea per la vita extrafamiliare, tale che si possa presumere che l’educazione così impartita non sia fonte di pericolo né per vostro figlio né per i terzi.
Poi, si sa, «habent sua fata iudicia».