Logge massoniche e rivelazione dei nominativi
Angelo Greco

Angelo Greco

Formato all'università L.U.I.S.S. di Roma, attualmente esercita la professione di avvocato a Cosenza. Già collaboratore presso la Columbia University di New York e presso l'Università della Calabria, è altresì autore di numerose pubblicazioni. Blogger, ospite settimanale di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche, dirige il portale "La L

 
 

Logge massoniche e rivelazione dei nominativi

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La pubblicazione dei nomi di alcuni soggetti appartenenti alla massoneria è, in generale, illecita perché viola la privacy di questi ultimi; tuttavia è consentita solo se essenziale a informare la collettività su fatti di interesse pubblico e se l’informazione sia attuale e veritiera.

 

È capitato che il Corriere di Livorno avesse pubblicato più volte i nomi di alcuni confratelli della loggia massonica del Grande Oriente d’Italia, corredati con le rispettive attività lavorative e date di nascita.

 

A censurare l’episodio è intervenuto il Tribunale di Livorno che [1], in tale occasione, ha ricordato i sottili confini tra il diritto di cronaca e il diritto alla privacy.

 

Non si può negare che il diritto a informare venga spesso in conflitto con la riservatezza dei soggetti menzionati. Tuttavia, nello scontro tra tali interessi – ritiene il giudice livornese – il diritto di cronaca è sicuramente prioritario rispetto a quello alla privacy.

Il giornalista, nel compiere la sua attività di informare la collettività (attività fondamentale in ogni sistema democratico), può – o talvolta è costretto – a ledere la privacy dei singoli, rivelando dati personali degli stessi, anche sensibili.

 

Tuttavia, il diritto a informare la collettività, a discapito della riservatezza dei singoli, trova tre limiti.

La notizia infatti deve essere:

a) innanzitutto vera;

b) di interesse pubblico (cioè non deve trattarsi di un fatto che interessi una sparuta cerchia di persone);

c) relativa a un fatto attuale (non si possono, per esempio, ripescare i nomi coinvolti in una notizia ormai vecchia).

 

L’appartenenza a una loggia massonica deve considerarsi un dato sensibile [2] e, come tale, garantita da una tutela particolarmente forte. Essa infatti inerisce alle opinioni ideologiche degli iscritti (opinioni cioè di natura filosofico-politico).

 

Nel caso di specie, ha rilevato il Tribunale, la pubblicazione dei nominativi dei confratelli, per quanto veritiera, non era né attuale, né di interesse pubblico [3] e, pertanto, da considerarsi illecita.

 

Il giudice ha quindi accordato il risarcimento del danno conseguente a tale pubblicazione per via del discredito che l’opinione pubblica attribuisce alle logge massoniche, soprattutto in termini di diffidenza nelle relazioni sociali e lavorative.

 

In generale, l’interessato che si senta leso nella privacy può chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei suoi dati

a) solo con una richiesta rivolta al titolare o al responsabile del trattamento dei dati;

b) oppure con un ricorso davanti al garante della privacy (quindi, in via amministrativa);

c) oppure con ricorso davanti al giudice civile ordinario tramite un’azione nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento dei dati (e non anche nei confronti del responsabile civile dei fatti compiuti, come per es. il direttore della testata giornalistica).

 

 

[1] Trib. Livorno sent. 19.02.2010.

[2] I dati sensibili sono quelli attinenti all’origine razziale ed etnica di una persona, alle sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, allo stato di salute e alla vita sessuale. Essi godono di una maggiore tutela rispetto ai dati personali (per es., gli estremi anagrafici, i recapiti, il numero di telefono di un soggetto).

[3] Lo sarebbe stata se la pubblicazione fosse stata indispensabile per via dell’originalità del fatto e della relativa descrizione dei modi particolari in cui il fatto stesso è avvenuto. Ma non era così nel caso di specie.

 

 

 

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