Secondo la Cassazione [1], pubblicare la foto di un mendicante, senza la sua autorizzazione, costituisce reato di diffamazione.
La coscienza comune, infatti, pone questi soggetti in uno dei gradini più bassi della cosiddetta scala sociale e, pertanto, è naturale che chi sia costretto dalla necessità a praticare la carità si senta mortificato e gravemente ferito nella sua onorabilità. Pertanto, l’eventuale pubblicazione della sua immagine sarebbe per lui fonte di una sicura diffamazione.
Nel caso deciso dalla sentenza in commento, una rumena era stata fotografata mentre chiedeva l’elemosina e lo scatto era stato posto a corredo di un articolo sul pacchetto sicurezza e sulle ronde nelle città. Secondo i giudici, il lettore avrebbe finito per identificare la donna con il fenomeno che il “pacchetto sicurezza” intendeva estirpare: l’accattonaggio e la criminalità diffusa tra gli ambienti degli immigrati.
La Corte ha poi dato un suggerimento ai fotografi: quando le esigenze di cronaca impongono la pubblicazione di immagini di persone in qualche modo coinvolte in fenomeni su cui grava un pesante pregiudizio della collettività, è necessario sgranare la foto o coprire il volto della persona ritratta per renderla non identificabile. Ciò al fine di evitare che si crei un preciso collegamento tra il fenomeno in generale e la persona fisica, evitando per quest’ultima il conseguente disonore sociale.
[1] Cass. sent. n. 3721/2012.
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