Insulti ai politici: è diffamazione?
Gianluca Chierchia

Gianluca Chierchia

1988. Praticante avvocato. Laureato cum laude in Giurisprudenza presso l’Università della Calabria, con una tesi in Diritto civile dal titolo: "La responsabilità dell'avvocato tra dovere di diligenza ed etica professionale". Già collaboratore della rubrica "Diritto&Rovescio".

 
 

Insulti ai politici: è diffamazione?

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Chiamare “parassita” un personaggio politico costituisce diffamazione [1] a meno che si argomentino le ragioni dalle quali l’insulto è scaturito.

 

Così si è pronunciata la Cassazione [2] sul caso di un giornalista accusato di diffamazione a mezzo stampa per aver offeso, in un articolo di giornale, due parlamentari definendoli “parassiti” [3].

 

I giudici hanno ritenuto che l’epiteto “parassita”, in quanto rientrante nel diritto di critica, può essere liberamente espresso e considerato espressione di “folklore giornalistico” a patto che, però, vengano spiegate le ragioni di fatto su cui si fonda tale giudizio negativo (per esempio, riportando determinati discutibili atteggiamenti o discorsi della persona insultata).

 

Ciò perché, altrimenti, l’insulto non rappresenta un segno di critica costruttiva – intesa come “valutazione argomentata di condotte, espressioni o idee”-, ma semplicemente occasione e pretesto per sfogare sentimenti ostili verso il destinatario determinando, così, una lesione ingiustificata della reputazione altrui.

 

In sintesi, perché il comportamento rientri nel diritto di critica, è necessario che il giudizio espresso su una persona, anche se severo e irriverente, sia collegato con i fatti concreti dai quali il criticante prende spunto, al termine di un ragionamento logico e coerente.

 

Sempre la Cassazione [4], in un caso simile, ha confermato la sanzione disciplinare [5] a carico del presidente del Tribunale dei minori di Genova, reo di aver insultato, nel corso di una riunione dell’Associazione Nazionale Magistrati, l’ex presidente del consiglio S. Berlusconi e l’ex ministro della giustizia A. Alfano, chiamandoli “gaglioffi” (come sinonimo di “inetti”).

I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato l’offensività del termine “gaglioffo”, utilizzato come sinonimo di “cialtrone, imbroglione, manigoldo, delinquente, avvezzo alla sopraffazione“.

Tale espressione, è stata ritenuta del tutto gratuita e non necessaria, nonostante i toni accesi e aspri che hanno caratterizzato la lotta politica-magistratura in materia di riforma della giustizia.

 

 

 

[1] Art. 595 c.p.

[2] Cass., sez. V pen., sent. n. 48553 del 2011.

[3] Per completezza di esposizione si informa il lettore che nel caso di specie l’imputato, nonostante la sussistenza del reato di diffamazione, non è stato condannato a causa della prescrizione del reato, intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

[4] Cass., sez. V pen., sent. n. 28813 del 2011.

[5] La sanzione inflitta, nel caso di specie, era sta la “censura”: essa rientra nell’ambito delle sanzioni disciplinari irrogabili al giudice dal Consiglio Superiore della Magistratura e consiste in una dichiarazione formale di biasimo.

 

 

 

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