Il cosiddetto D.A.S.P.O.[1], ossia il divieto del giudice di accedere a manifestazioni sportive nei confronti di soggetti pericolosi, non opera nel caso di partite amichevoli.
Secondo la Cassazione [2], in questi casi i supporters destinatari del provvedimento non dovranno presentarsi in commissariato durante lo svolgimento degli incontri amichevoli della loro squadra del cuore.
Il motivo dell’esonero non sta nella minore importanza di tali incontri, bensì nella difficoltà di conoscere con certezza le date delle gare amichevoli, spesso fissate in tempi brevi, in base alla disponibilità dello stadio e della squadra avversaria. Secondo la Corte, il D.A.S.P.O. deve basarsi sulla certezza del calendario e le incognite sulle amichevoli, invece, non mettono il soggetto raggiunto dal provvedimento nella condizione di rispettare l’obbligo, in quelle date, di presentarsi al commissariato [3], programmando tale adempimento con margini di tempo adeguati.
L’esonero non riguarda però quegli incontri amichevoli adeguatamente pubblicizzati dai mass-media (televisione, stampa o sito della società). Quando, infatti, c’è un calendario prestabilito delle amichevoli, il D.A.S.P.O. continua a operare, con tutti gli oneri che ne derivano per il tifoso (presentazione negli uffici di pubblica sicurezza).
Una boccata d’ossigeno per le migliaia di tifosi “daspati”, i quali potranno riassaporare, almeno per gli incontri non ufficiali, il gusto di occupare le gradinate dello stadio.
[1] Per approfondimenti sul provvedimento e sulla tessera del tifoso clicca qui:http://www.laleggepertutti.it/cose-la-tessera-del-tifoso/
[2] Cass. sent. n. 4369 del 1 febbraio 2012.
[3] Il mancato rispetto dell’obbligo di presentazione negli uffici di pubblica sicurezza comporta la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10 mila a 40 mila euro.
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