Nel matrimonio, il volontario e ingiustificato rifiuto di consumare rapporti sessuali è causa di addebito della separazione ed obbliga a risarcire i danni morali ed esistenziali patiti dal partner.
In un caso non troppo datato, la Cassazione [1] ha attribuito la responsabilità della separazione matrimoniale a un uomo, condannandolo al risarcimento danni, perché, senza valide motivazioni, si era rifiutato per oltre sette anni di consumare rapporti sessuali con la moglie.
Secondo i giudici, un simile contegno è idoneo a causare una gravissima offesa alla dignità e all’onore del partner determinando la violazione dei doveri morali e materiali sanciti dal codice civile [2].
Una sentenza, quella in parola, destinata a fare non solo giurisprudenza, ma anche epoca e stile. Con essa, infatti, la Cassazione lancia un chiaro messaggio con cui invita le nuove generazioni a riflettere con responsabilità prima di far sbocciare i fiori d’arancio. Le recenti statistiche dimostrano infatti che, in Italia, fra le principali cause di rottura del vincolo matrimoniale, accanto alle difficoltà economiche, vi è la scarsa affinità sessuale.
[1] Cass. sent. n. 6276 del 23 marzo 2005.
[2] L’art. 143 comma 2 c.c dispone: “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.
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