Non ha diritto al risarcimento del danno chi cade sul ghiaccio o sulla neve in pieno giorno e in condizioni di perfetta visibilità.
La responsabilità oggettiva [1], che spetta al proprietario di una strada per i danni arrecati ai passanti dalla cattiva manutenzione del suolo, sussiste solo quando l’elemento impervio che ha determinato la caduta possa qualificarsi come insidia o trabocchetto.
Applicando tale consolidato principio, il Tribunale di Monza [2] ha escluso la risarcibilità del danno subito da una passante che, alle 9 di mattina, era scivolata sul ghiaccio.
Perché infatti ci possa essere responsabilità per il proprietario della strada è necessario che ricorrano due presupposti:
- un’alterazione della cosa tale da configurare l’insidia o il trabocchetto
- l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione.
Tali condizioni, secondo il giudice, non erano sussistenti nel caso di specie.
[1] Art. 2051 c.c. che configura la cosiddetta responsabilità per cose in custodia.
[2] Trib. Monza, sent. dell’8 febbraio 2012.
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Cristina Cicero
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