Affiggere in luoghi pubblici o aperti al pubblico immagini che immortalano una persona in momenti intimi, costituisce diffamazione [1] solo se la foto viene vista da una pluralità di persone. Lo ha decretato la Corte di Cassazione in una recente sentenza [2].
La “diffamazione” implica la “diffusione” di una notizia o di un’immagine. Nel concetto di “diffusione”, a sua volta, è contenuta l’idea di una pluralità di destinatari. Se tale pluralità, nel caso concreto, manca, non vi può neanche essere “diffusione” e quindi “diffamazione”. Pertanto, affiggere una fotografia privata, senza però che nel caso concreto nessuno la veda, non integra il reato di diffamazione.
Il caso deciso dalla Cassazione ha ad oggetto la condotta di un uomo che ha affisso, sul pianerottolo di casa della ex moglie, una immagine di quest’ultima intenta a consumare un rapporto sessuale.
La donna ha così denunciato l’ex marito per diffamazione e violenza privata [3]. Secondo però la Cassazione, il reato di diffamazione sussiste solo quando “dell’atteggiamento lesivo dell’altrui reputazione i terzi ne apprendano conoscenza”.
E giacché – ad avviso dei giudici di ultimo grado – nel caso di specie non sussistevano prove sufficienti che i terzi avessero avuto conoscenza della foto hot, l’imputato è stato assolto.
Sulla scia di tale ragionamento è stato dichiarato insussistente anche il reato di violenza privata [4].
[1] Art. 595 c.p.
[2] Cass. sent. n. 3221 del 26 gennaio 2012.
[3] Art. 610 c.p.
[4] In particolare, nella sentenza si precisa che, data l’impossibilità di provare che della foto diffamatoria ne avessero avuto conoscenza anche terzi, per logica conseguenza l’imputato non poteva ritenersi responsabile a titolo di violenza privata per aver affisso la foto incriminata, anche e sopratutto per costringere la donna a tornare con sé.
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